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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Ordinanza processuale: la Corte rinvia l’esame dell’istanza di sospensiva dell’art. 4, comma 6, della legge Regione Marche n. 29/2003 (vigilanza sull’attività edilizia) all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del merito del ricorso.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, relativa alla vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale, e aveva chiesto la sospensione cautelare della disposizione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale), chiedendo la sospensione cautelare in attesa della decisione nel merito.

La decisione della Corte

La Corte dispone il rinvio dell’esame dell’istanza cautelare all’udienza pubblica dell’11 maggio 2004, già fissata per il merito. Ordinanza processuale di coordinamento.

Il principio

Il rinvio dell’istanza cautelare all’udienza di merito è una tecnica processuale che consente alla Corte di evitare decisioni anticipate nei casi in cui l’udienza di merito sia già ravvicinata e l’urgenza cautelare non sia tale da richiedere una decisione immediata.

Domande e risposte

Cosa disciplina la legge Regione Marche n. 29/2003?

La legge regionale riguarda la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio marchigiano, disciplinando i controlli sulle costruzioni e le sanzioni in caso di abusi. L’art. 4, comma 6, conteneva una disposizione ritenuta dal Governo in contrasto con la legislazione statale in materia.

Le regioni possono legiferare in materia edilizia?

Sì, il governo del territorio è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni possono disciplinare l’attività edilizia nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

Questa ordinanza ha lo stesso contenuto delle ordinanze nn. 116, 117 e 118/2004?

Sì. Le ordinanze nn. 116, 117, 118 e 119/2004 sono tutte provvedimenti processuali di rinvio dell’istanza cautelare all’udienza di merito del maggio 2004, relative a leggi regionali diverse in materia edilizia impugnate dallo Stato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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