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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 4 della legge n. 898/1970 (divorzio), per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha chiarito se il coniuge obbligato fosse inadempiente, presupposto necessario per applicare l’ordine al terzo.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di divorzio, il coniuge affidatario chiedeva che il giudice ordinasse direttamente al datore di lavoro dell’altro coniuge di versargli l’importo del mantenimento. Il Tribunale di Avezzano dubitava che l’art. 4 della legge sul divorzio consentisse tale ordine al terzo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione sull’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice istruttore del divorzio di impartire ordini di pagamento a terzi (datori di lavoro), a differenza di quanto consentito nell’art. 156, comma 6, c.c. per la separazione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale nulla dice sull’inadempimento del coniuge obbligato, che è il presupposto indispensabile perché si ponga il problema dell’ordine al terzo e la questione sia rilevante nel giudizio a quo.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere puntualmente motivata: se il giudice non verifica e non motiva la sussistenza dei presupposti di fatto che rendono applicabile la norma censurata, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è l’ordine al terzo nel diritto di famiglia?

È il provvedimento con cui il giudice ingiunge al datore di lavoro (o ad altro terzo) di versare direttamente al coniuge avente diritto le somme dovute a titolo di mantenimento dall’altro coniuge inadempiente.

L’ordine al terzo è possibile nel giudizio di divorzio?

La Corte non lo ha chiarito nel merito, essendo la questione dichiarata inammissibile. La norma di riferimento per la separazione è l’art. 156, comma 6, c.c.

Cosa deve motivare il giudice che solleva una questione di costituzionalità?

Deve motivare sia la rilevanza (la norma è applicabile nel giudizio in corso) sia la non manifesta infondatezza (il dubbio di incostituzionalità non è palesemente privo di fondamento).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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