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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione sul’art. 5 della legge della Regione Marche n. 19/2002, che aveva sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita fino all’approvazione dei piani provinciali di coordinamento territoriale. La norma non viola la libertà di concorrenza né la libertà di iniziativa economica.

Di cosa si tratta

La legge regionale marchigiana n. 19/2002 aveva introdotto l’art. 8-bis nella legge regionale n. 26/1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita fino all’approvazione dei piani provinciali di coordinamento territoriale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma lamentando la violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lett. e) Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso sosteneva che la moratoria alle nuove autorizzazioni commerciali: a) violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.); b) limitasse irragionevolmente la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.); c) contrastasse con gli obblighi comunitari (art. 117, primo comma, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte: 1) dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. e) Cost., per difetto di motivazione nel ricorso; 2) dichiara non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., ritenendo che una sospensione temporanea del rilascio di autorizzazioni in attesa della pianificazione territoriale sia una misura ragionevole e proporzionata, rientrante nell’esercizio della competenza regionale in materia di commercio.

Il principio

La Regione può legittimamente sospendere temporaneamente il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita in attesa della definizione della pianificazione territoriale provinciale, senza che ciò configuri una lesione della libertà di iniziativa economica o una violazione dei principi di ragionevolezza.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 8-bis della legge marchigiana n. 26/1999?

Sospende il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita fino all’approvazione dei piani provinciali di coordinamento territoriale che individuino le zone idonee per la grande distribuzione.

Perché la Corte ha salvato la norma rispetto agli artt. 3 e 41 Cost.?

Perché la moratoria è temporanea e strumentale alla pianificazione territoriale: è una misura proporzionata e ragionevole che non comprime la libertà d’impresa in modo permanente o arbitrario.

In quale materia rientra la disciplina delle grandi strutture di vendita?

Nel commercio, che secondo la riforma del Titolo V è materia di competenza residuale regionale, fermo restando il limite della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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