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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 497 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non vieta di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile, sottoponendola all’obbligo di verità e al giuramento.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Venezia — sezione distaccata di Portogruaro — aveva sollevato questione perché la persona offesa costituita parte civile veniva esaminata come testimone con obbligo di giuramento, pur essendo portatrice di un interesse diretto all’esito del procedimento. Ciò avrebbe creato, a parere del rimettente, uno squilibrio processuale lesivo degli artt. 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 497 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Portogruaro.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La persona offesa costituita parte civile può essere esaminata come testimone perché il suo interesse nell’esito del giudizio non esclude la capacità di testimoniare; la giurisprudenza di legittimità già richiede una valutazione prudente di tale deposizione. La disposizione non è irragionevole né lede il diritto di difesa dell’imputato.

Il principio

La veste di parte civile non è di per sé incompatibile con quella di testimone; l’interesse al risultato del giudizio incide sulla credibilità del teste, che il giudice valuta con ogni cautela, ma non esclude la capacità testimoniale.

Domande e risposte

Chi è la «persona offesa costituita parte civile»?

È la vittima del reato che si è costituita parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno; partecipa quindi al giudizio sia come titolare di un’azione risarcitoria sia, potenzialmente, come testimone dell’accusa.

Come valuta il giudice la deposizione della persona offesa parte civile?

Con particolare attenzione critica: la giurisprudenza di legittimità richiede riscontri di credibilità oggettiva e soggettiva, e una motivazione rafforzata quando la condanna si basa essenzialmente su tale testimonianza.

L’imputato può controesaminare la persona offesa?

Sì: il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) garantisce all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inclusa la persona offesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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