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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51 c.p.c. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia deciso nella fase sommaria possessoria (poi riformata in sede di reclamo) a decidere nella fase di merito possessoria.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ancona — sezione distaccata di Jesi —, dopo aver negato il provvedimento d’urgenza nella fase sommaria (decisione riformata in appello), era chiamato a giudicare nel merito possessorio. Il medesimo giudice aveva prospettato la propria incompatibilità con il successivo giudizio di merito, sollevando questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 51 c.p.c., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia concesso o negato i provvedimenti possessori sommari poi riformati dal collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. con la successiva fase di merito possessoria. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Jesi.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte aveva già chiarito (ordinanza n. 220/2000) che gli atti istruttori della fase sommaria hanno una valenza propria limitata alla valutazione sommaria e non vincolano il giudice del merito, che può acquisire nuovo materiale istruttorio. Non sussiste pertanto pregiudizio tale da giustificare l’incompatibilità.

Il principio

Il giudice che ha deciso nella fase cautelare o sommaria possessoria non è incompatibile con il successivo giudizio di merito, poiché le valutazioni sommarie non ne pregiudicano l’imparzialità di fronte a un materiale istruttorio diverso e più ampio.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 51 c.p.c.?

L’art. 51 c.p.c. elenca le cause di astensione obbligatoria del giudice (ad es. interesse nella causa, rapporti di parentela con le parti), cui si affiancano le cause facoltative di astensione.

La riforma del provvedimento sommario pregiudica l’imparzialità?

No, secondo la Corte: il materiale istruttorio della fase sommaria è diverso da quello del giudizio di merito e la valutazione sommaria ha carattere provvisorio; non vi è incompatibilità.

Quando il giudice è tenuto ad astenersi in un giudizio possessorio?

Solo in presenza di una delle cause tassative dell’art. 51 c.p.c. (o di gravi ragioni di convenienza per l’astensione facoltativa); la mera partecipazione alla fase sommaria non è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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