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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 16 comma 4 e sull’art. 22 comma 7 della legge n. 223/1991, relative all’accesso all’indennità di mobilità per lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge ma con effetto risolutivo successivo.
Di cosa si tratta
Alcuni lavoratori erano stati licenziati con preavviso prima dell’11 agosto 1991 (data di entrata in vigore della l. n. 223/1991), ma l’effetto estintivo del rapporto di lavoro si era verificato dopo tale data. Il Tribunale di Napoli aveva dubitato che l’esclusione di costoro dall’indennità di mobilità violasse gli artt. 3 e 38 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 16 comma 4 (esclusione mobilità per licenziamenti ante-legge) e art. 22 comma 7 (decorrenza diritto indennità) della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il Tribunale rimettente non aveva compiutamente verificato il quadro normativo applicabile e non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio, in particolare non aveva esaminato se le disposizioni censurate fossero effettivamente applicabili ai rapporti di fatto oggetto del giudizio.
Il principio
La rilevanza della questione deve essere verificata concretamente rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio; l’omessa verifica dell’applicabilità della norma impugnata al caso concreto rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Quando spetta l’indennità di mobilità?
Secondo la legge n. 223/1991, ai lavoratori licenziati all’esito di procedure di mobilità avviate dopo l’entrata in vigore della legge (11 agosto 1991) da imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.
Cosa accade se il licenziamento è stato intimato prima del 1991?
In base all’art. 16 comma 4, tali lavoratori sono esclusi dall’indennità di mobilità, anche se l’effetto estintivo si è perfezionato dopo l’entrata in vigore della legge.
Quale principio costituzionale veniva invocato?
L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a tutele previdenziali adeguate alle esigenze di vita; l’art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento irragionevoli tra lavoratori in condizioni analoghe.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto dei lavoratori a previdenza e assistenza adeguata
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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