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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge regionale campana che aveva ampliato il calendario venatorio per la stagione 2002-2003. Il TAR per la Campania non aveva soddisfatto i requisiti di ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Il WWF Italia aveva impugnato davanti al TAR Campania il calendario venatorio 2002-2003 della Regione Campania, che aveva esteso le specie e i periodi di caccia in deroga alla legge statale n. 157/1992 e alla direttiva 79/409/CEE (Uccelli). Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 49 comma 1 lett. e) della legge Regione Campania n. 15/2002 (che modificava l’art. 16 l.r. n. 8/1996 sulla caccia), in riferimento all’art. 117 primo e secondo comma lett. s) Cost. (tutela dell’ambiente). Giudice rimettente: TAR Campania, sede di Napoli.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il TAR aveva omesso di esaminare adeguatamente l’applicabilità della norma regionale al caso concreto, non aveva motivato sull’incidenza della questione sull’esito del giudizio e presentava un’ordinanza di rimessione carente sul piano motivazionale.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente né la rilevanza nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza, anche se la questione appare prima facie fondata nel merito.

Domande e risposte

Le Regioni possono derogare alla legge statale sulla caccia?

La disciplina venatoria tocca la materia ambientale (art. 117 comma 2 lett. s) Cost.), di competenza statale esclusiva: le Regioni non possono ridurre le tutele fissate dalla legge n. 157/1992 e dalle direttive europee.

Cosa tutela la direttiva 79/409/CEE (Uccelli)?

Disciplina la conservazione degli uccelli selvatici nell’Unione europea, fissando elenchi di specie protette e regole sui periodi di caccia; è stata sostituita dalla direttiva 2009/147/CE.

Il TAR poteva sospendere il calendario venatorio?

Sì: nell’ambito del giudizio cautelare il TAR poteva sospendere il calendario in attesa della decisione di merito; la questione di legittimità era stata sollevata proprio durante tale fase.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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