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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 48-quinquies dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941) nella parte in cui consentirebbe lo spostamento di singoli procedimenti — e non solo di udienze — tra sezione distaccata e sede principale del tribunale. Il rimettente non ha adeguatamente verificato la rilevanza della questione nel giudizio concreto.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino era stato investito, per provvedimento del Presidente del Tribunale, del dibattimento di un procedimento penale originariamente di competenza della sezione distaccata di Susa. L’imputato era accusato di trattenimento illegale nel territorio nazionale ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e si trovava in stato di arresto, con rito direttissimo.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 48-quinquies r.d. n. 12/1941 (aggiunto dall’art. 15 d.lgs. n. 51/1998), nella parte in cui — come interpretato ed applicato — consente al Presidente del Tribunale di spostare singoli procedimenti e non soltanto udienze tra sezione distaccata e sede principale. Parametri: artt. 3 e 25 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha verificato se, nel caso concreto, il provvedimento presidenziale di trasferimento riguardasse un singolo procedimento o una serie di udienze: senza tale accertamento la questione risulta irrilevante nel giudizio a quo.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo è presupposto indefettibile dell’incidente; il giudice rimettente deve verificare concretamente la fattispecie prima di sollevare la questione.

Domande e risposte

Cosa si intende per «spostamento di singoli procedimenti»?

Si tratta del trasferimento da una sezione distaccata alla sede principale (o viceversa) dell’intero fascicolo processuale relativo a un imputato o a una causa, e non del mero trasferimento di singole udienze.

Perché la Corte non ha esaminato il merito?

Perché il rimettente non aveva chiarito se il caso concreto ricadesse effettivamente nell’ipotesi normativa censurata (spostamento di procedimento) o in quella non contestata (spostamento di udienze).

Quali sono i rischi per il diritto al giudice naturale?

L’art. 25 Cost. garantisce il diritto al giudice precostituito per legge; trasferire arbitrariamente procedimenti tra sedi potrebbe violare tale garanzia, ma la Corte non si è pronunciata nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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