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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (partecipazione al dibattimento a distanza mediante videoconferenza), per mancanza di rilevanza: anche in caso di accoglimento, la norma non avrebbe potuto trovare applicazione in assenza di un accordo internazionale con la Germania.

Di cosa si tratta

L’art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza, tramite collegamento audiovisivo, degli imputati detenuti. Il Tribunale di Milano dubitava della conformità costituzionale di questo istituto in un processo in cui uno degli imputati era detenuto in Germania.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nell’ambito di un processo in cui un imputato era detenuto in Germania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. L’art. 205-ter, comma 1, delle disposizioni di attuazione del c.p.p. subordina il collegamento audiovisivo con imputati detenuti all’estero all’esistenza di un accordo internazionale con lo Stato in cui l’imputato si trova. Non essendovi tale accordo con la Germania, l’art. 146-bis sarebbe rimasto comunque inapplicabile anche in caso di accoglimento della questione, rendendo quest’ultima priva di rilevanza nel giudizio.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale di una norma è irrilevante quando, anche nell’ipotesi di accoglimento, la norma stessa risulterebbe inapplicabile nel giudizio a quo per una ragione autonoma e indipendente (nella specie, l’assenza di un accordo internazionale con lo Stato di detenzione).

Domande e risposte

Che cosa disciplina l’art. 146-bis disp. att. c.p.p.?

Disciplina la partecipazione al dibattimento penale a distanza mediante collegamento audiovisivo (videoconferenza) per gli imputati detenuti, consentendo loro di seguire il processo e di interloquire con il proprio difensore senza essere fisicamente presenti in aula.

Perché era necessario un accordo internazionale con la Germania?

Perché il collegamento audiovisivo con un detenuto in un altro Stato richiede la collaborazione e il consenso delle autorità di quello Stato, che deve essere formalizzata attraverso un accordo bilaterale o una convenzione internazionale. Senza tale accordo, il collegamento non è tecnicamente e giuridicamente realizzabile.

Che conseguenza ha la mancanza di rilevanza sulla questione?

La questione viene dichiarata manifestamente inammissibile, senza che la Corte esamini il merito: il giudice rimettente ha sollevato una questione inutile ai fini del giudizio a quo, perché la norma non avrebbe potuto essere applicata comunque.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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