Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 17, comma 1, della legge n. 223/1990 in materia di radiodiffusione sonora. Adottando un’interpretazione sistematica, ha chiarito che i requisiti sulla partecipazione straniera si applicano in modo identico alle società italiane e a quelle di altri Stati UE, escludendo la denunciata discriminazione a rovescio.
Di cosa si tratta
La società Radio Nordtirol 1 S.r.l., costituita in Italia ma controllata da un cittadino austriaco (all’epoca l’Austria non era ancora membro della Comunità europea), si era vista negare la concessione per la radiodiffusione sonora privata perché controllata da un soggetto straniero. L’art. 17, comma 1, della legge n. 223/1990 vietava alle società italiane controllate da stranieri di ottenere la concessione, ma prevedeva un’eccezione per le società costituite in altri Stati CE o in Stati con regime di reciprocità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 407/1992, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione. Secondo il remittente, la norma creava una «discriminazione a rovescio»: vietava alle società italiane controllate da stranieri di ottenere la concessione, ma avrebbe consentito alle società di altri Stati CE, anche se controllate da soggetti extracomunitari, di ottenerla senza limiti.
La decisione della Corte
La Corte ha adottato un’interpretazione sistematica della norma, escludendo la «discriminazione a rovescio» ravvisata dal Consiglio di Stato. L’art. 17, comma 1, terzo periodo, della legge n. 223/1990 va inteso nel senso che i requisiti sulla partecipazione straniera si applicano identicamente alle società italiane e a quelle degli altri Stati CE: anche queste ultime devono essere prive di controllo extracomunitario, a meno che lo Stato straniero pratichi il regime di reciprocità. Questa interpretazione è confermata dall’art. 3, comma 2, della legge n. 249/1997 (legge Maccanico), che ha poi esplicitato lo stesso concetto in modo più chiaro.
Il principio
La disposizione che riserva le concessioni radiotelevisive a società senza controllo extracomunitario si applica in modo uniforme alle società italiane e a quelle costituite in altri Stati UE: non vi è alcuna «discriminazione a rovescio» a danno degli operatori nazionali, perché i requisiti sono identici per entrambe le categorie.
Domande e risposte
Che cosa è la «discriminazione a rovescio»?
È una situazione in cui la normativa nazionale risulta più restrittiva nei confronti dei propri cittadini o società rispetto a quanto previsto per i soggetti stranieri, producendo un effetto paradossale di svantaggio per gli operatori nazionali.
Come ha risolto la Corte l’ambiguità testuale della norma?
Applicando un criterio sistematico e teleologico: la ratio della disposizione è evitare che l’influenza gestionale predominante nelle società concessionarie sia controllata da soggetti extracomunitari. Questo scopo sarebbe vanificato se le società estere CE potessero ottenere la concessione pur essendo controllate da soggetti extracomunitari.
Quale norma successiva ha chiarito la questione?
L’art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cosiddetta legge Maccanico), che ha esplicitamente stabilito che il controllo extracomunitario delle società concessionarie, italiane o CE, è consentito solo a condizione di reciprocità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 21 della Costituzione — libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.