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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 497, comma 2, c.p.p., che disciplina l’esame della persona offesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, confermando il consolidato orientamento che non impone l’equiparazione della testimonianza della persona offesa a quella del testimone ordinario.

Di cosa si tratta

L’art. 497, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce le modalità con cui la persona offesa dal reato può essere esaminata nel dibattimento. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, dubitava che tale disciplina violasse il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, nella misura in cui la testimonianza della persona offesa potrebbe essere assunta acriticamente come prova della responsabilità dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha impugnato l’art. 497, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione era sostanzialmente identica a quelle già sollevate in precedenza sugli artt. 197 e 208 c.p.p. e sulla disciplina analoga del codice del 1930.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’eventuale assunzione acritica della testimonianza della persona offesa come prova della colpevolezza dell’imputato non deriva dalla norma ma dalla sua applicazione concreta. Non vi erano motivi per discostarsi dalle pronunce precedenti. Il rimettente contestava formalmente l’art. 497, co. 2, c.p.p., ma la questione era posta negli stessi termini di quelle già decise.

Il principio

La disciplina processuale dell’esame della persona offesa non viola di per sé i principi di eguaglianza e di difesa: spetta al giudice di merito valutare criticamente le dichiarazioni della persona offesa nel contesto probatorio complessivo, senza che la norma imponga un’assunzione acritica di tali dichiarazioni.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra la persona offesa e il testimone ordinario nel processo penale?

Il testimone ordinario è un soggetto estraneo al reato; la persona offesa è il soggetto passivo del reato e porta con sé un interesse personale alle risultanze del processo. Questa diversità giustifica alcune differenze nel trattamento processuale delle rispettive dichiarazioni.

L’imputato può contestare le dichiarazioni della persona offesa?

Sì. Attraverso l’esame incrociato (cross-examination), la difesa può mettere in discussione la credibilità e l’attendibilità della persona offesa. Il giudice è tenuto a valutare tali dichiarazioni con particolare rigore.

Perché la questione è stata ritenuta manifestamente infondata?

Perché la Corte aveva già esaminato questioni identiche relative ad analoghi articoli del c.p.p. e del codice del 1930, giungendo alla medesima conclusione: non vi erano argomenti nuovi che potessero indurre un diverso convincimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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