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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, sotto tutti i profili, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5-10, della legge n. 413/1991, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge 30 dicembre 1991, n. 413 disciplinava, tra l’altro, l’accertamento fiscale e la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili d’impresa. L’art. 11, ai commi 5-10, riguardava la tassazione dei crediti ceduti: in particolare, il cessionario che incassasse il credito era esente dall’imposta, mentre il cedente che lo riscotesse direttamente risultava soggetto a imposizione, determinando una disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge n. 413/1991, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè al principio di eguaglianza e a quello di capacità contributiva. Il rimettente lamentava che la norma esentasse dall’imposta il cessionario che incassasse il credito ceduto, mentre assoggettava all’imposta il cedente che riscotesse lo stesso credito direttamente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione ometteva di motivare adeguatamente sulla non manifesta infondatezza: il rimettente si era limitato a segnalare una disparità di trattamento senza spiegare perché la norma non trovasse giustificazione razionale, incorrendo così in un difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione; non basta segnalare una possibile disparità di trattamento fiscale senza spiegarne le ragioni di illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che cos’è la cessione di un credito tributario?
È il trasferimento da parte di un soggetto (cedente) a un altro (cessionario) del diritto a riscuotere un credito, ad esempio un rimborso fiscale. Il regime impositivo applicabile al cessionario che incassa può differire da quello applicato al cedente che avesse riscosso direttamente.
Che cosa sono gli artt. 3 e 53 della Costituzione?
L’art. 3 sancisce il principio di eguaglianza davanti alla legge; l’art. 53 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività.
Quale è la conseguenza pratica di una declaratoria di manifesta inammissibilità?
La questione non viene esaminata nel merito; il giudice rimettente può eventualmente riproporre la questione con un’ordinanza meglio motivata, oppure decidere il giudizio applicando la norma senza modifiche.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e progressività del sistema tributario
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