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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), introdotto dalla legge Bossi-Fini, sollevate dai Tribunali di Ravenna e Ferrara in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), introdotto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini), prevede il reato di mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale da parte dello straniero irregolare. I tribunali rimettenti dubitavano della compatibilità di questa disposizione con i diritti costituzionali di difesa e con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Ravenna e Ferrara hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, concernenti rispettivamente il diritto di difesa e il principio del giudice naturale precostituito per legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni, ritenendo che le disposizioni censurate non presentassero profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e risolti negativamente in precedenti pronunce. Le situazioni di fatto che avrebbero potuto generare dubbi erano destinate a costituire temi di prova nel giudizio di merito, senza che ciò implicasse una violazione dei parametri costituzionali invocati.
Il principio
La disposizione che sanziona penalmente la mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero irregolare non viola gli artt. 24 e 25 della Costituzione: le questioni erano già state esaminate dalla Corte e i rimettenti non proponevano argomentazioni nuove capaci di modificarne il convincimento.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, TU immigrazione?
Prevede una sanzione penale (originariamente la reclusione da uno a quattro anni) per lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni.
Perché la questione è stata ritenuta manifestamente infondata?
Perché la Corte aveva già esaminato profili analoghi in precedenti pronunce e i rimettenti non offrivano argomenti nuovi. La Corte ha riunito i due giudizi e li ha decisi con un’unica ordinanza.
Quali diritti si invocavano a difesa dello straniero?
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ritenuti dai rimettenti non adeguatamente garantiti dalla norma impugnata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
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