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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha riunito due giudizi, restituito gli atti a una sezione della Cassazione e dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da un’altra sezione, entrambe relative all’art. 16 della legge finanziaria 2003 (condono fiscale), per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
L’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha introdotto una definizione agevolata delle pendenze tributarie, comunemente denominata «condono fiscale». Due sezioni della Corte di cassazione avevano sollevato distinte questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione, che venivano riunite per la trattazione.
La questione di legittimità costituzionale
La sezione tributaria e la quinta sezione civile della Corte di cassazione avevano impugnato l’art. 16 della legge n. 289/2002, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (principio di eguaglianza e diritto di difesa). La quinta sezione, in particolare, non aveva tenuto conto di una modifica normativa intervenuta prima del deposito della propria ordinanza di rimessione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla sezione tributaria (r.o. n. 328/2003), affinché valutasse la rilevanza alla luce dello ius superveniens. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione della quinta sezione civile (r.o. n. 551/2003), perché tale giudice aveva omesso di considerare una modifica normativa già in vigore al momento del deposito dell’ordinanza, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
Il giudice rimettente deve verificare e motivare l’incidenza di ogni modifica normativa sopravvenuta sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale; l’omessa considerazione di uno ius superveniens già in vigore al momento della rimessione determina la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Che cosa prevede il condono fiscale di cui all’art. 16 legge n. 289/2002?
Consentiva ai contribuenti con pendenze tributarie di definire agevolmente i rapporti col Fisco attraverso il pagamento di somme ridotte rispetto al dovuto, con estinzione delle liti pendenti.
Perché la Corte ha restituito gli atti a una sezione e dichiarato inammissibile la questione dell’altra?
Perché le situazioni erano diverse: la sezione tributaria aveva correttamente rimesso la questione ma era sopravvenuta una modifica rilevante; la quinta sezione aveva invece già ignorato al momento della rimessione una modifica precedente, rendendo la motivazione sulla rilevanza insufficiente.
Quale parametro costituzionale era invocato?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e il diritto di difesa in giudizio, nella prospettiva che il condono potesse alterare in modo irragionevole le posizioni delle parti nei giudizi in corso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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