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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727 comma 5-bis e 729 del codice di procedura penale, modificati dalla legge n. 367/2001 di ratifica dell’Accordo Italia-Svizzera in materia di assistenza giudiziaria penale, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La legge 5 ottobre 2001, n. 367 ha ratificato l’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, introducendo modifiche agli artt. 696, 727 co. 5-bis e 729 c.p.p. e all’art. 18 della stessa legge. Tali disposizioni disciplinano i presupposti e le modalità dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727 co. 5-bis e 729 c.p.p. e dell’art. 18 della legge n. 367/2001, in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, ossia ai principi sul diritto internazionale generalmente riconosciuto e sul giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva fornito una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a prospettare dubbi generici senza confrontarsi con le ragioni che avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti da quelle già seguite dalla Corte in precedenza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non prospetta argomenti nuovi capaci di condurre la Corte a conclusioni diverse rispetto al proprio consolidato orientamento, mancando così del requisito della non manifesta infondatezza adeguatamente motivata.

Domande e risposte

Che cosa disciplina l’art. 696 c.p.p.?

L’art. 696 c.p.p. disciplina i rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia di estradizione, stabilendo i presupposti e le condizioni generali per la cooperazione penale internazionale.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

Perché il vizio era procedurale: l’ordinanza di rimessione non soddisfaceva il requisito di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. La Corte non ha esaminato il merito della questione.

Quali sono i parametri costituzionali invocati?

L’art. 10 Cost. (adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e l’art. 111, secondo comma, Cost. (principio del giusto processo e del contraddittorio).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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