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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727 comma 5-bis e 729 del codice di procedura penale, modificati dalla legge n. 367/2001 di ratifica dell’Accordo Italia-Svizzera in materia di assistenza giudiziaria penale, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge 5 ottobre 2001, n. 367 ha ratificato l’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, introducendo modifiche agli artt. 696, 727 co. 5-bis e 729 c.p.p. e all’art. 18 della stessa legge. Tali disposizioni disciplinano i presupposti e le modalità dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727 co. 5-bis e 729 c.p.p. e dell’art. 18 della legge n. 367/2001, in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, ossia ai principi sul diritto internazionale generalmente riconosciuto e sul giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva fornito una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a prospettare dubbi generici senza confrontarsi con le ragioni che avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti da quelle già seguite dalla Corte in precedenza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non prospetta argomenti nuovi capaci di condurre la Corte a conclusioni diverse rispetto al proprio consolidato orientamento, mancando così del requisito della non manifesta infondatezza adeguatamente motivata.
Domande e risposte
Che cosa disciplina l’art. 696 c.p.p.?
L’art. 696 c.p.p. disciplina i rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia di estradizione, stabilendo i presupposti e le condizioni generali per la cooperazione penale internazionale.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché il vizio era procedurale: l’ordinanza di rimessione non soddisfaceva il requisito di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. La Corte non ha esaminato il merito della questione.
Quali sono i parametri costituzionali invocati?
L’art. 10 Cost. (adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e l’art. 111, secondo comma, Cost. (principio del giusto processo e del contraddittorio).
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme internazionali generalmente riconosciute
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio
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