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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, affinché rivalutasse la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge n. 195/1958 (CSM) alla luce della sopravvenuta sentenza n. 262/2003 della stessa Corte costituzionale.

Di cosa si tratta

La legge 24 marzo 1958, n. 195 disciplina la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 di tale legge in relazione alla composizione del collegio disciplinare del CSM, in particolare quando la sezione disciplinare debba giudicare su un rinvio della Cassazione dopo l’annullamento di una precedente decisione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, aveva impugnato gli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in riferimento ai principi costituzionali sul giusto processo e sull’imparzialità del giudice. La questione riguardava la possibilità di costituire un collegio disciplinare del CSM diverso da quello che aveva già pronunciato una decisione poi annullata con rinvio dalla Cassazione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo senza entrare nel merito della questione. Il motivo è che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 262 del 2003, con la quale la stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195/1958 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di costituire un diverso collegio giudicante in caso di annullamento con rinvio. La Cassazione doveva quindi rivalutare la rilevanza della questione alla luce di questa pronuncia sopravvenuta.

Il principio

Quando nelle more di un giudizio di costituzionalità interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo oggetto di contestazione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è la restituzione degli atti al giudice a quo?

È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, senza pronunciarsi nel merito, restituisce la questione al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza dopo una modifica normativa o una propria precedente pronuncia.

Che cosa aveva deciso la sentenza n. 262/2003?

Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195/1958 nella parte in cui non prevedeva l’elezione da parte del CSM di ulteriori componenti supplenti della sezione disciplinare, sì da consentire la formazione di un collegio diverso quando il primo fosse stato annullato dalla Cassazione con rinvio.

La questione sollevata dalla Cassazione era quindi superata?

Non necessariamente in modo automatico: per questo la Corte ha restituito gli atti, lasciando al giudice rimettente il compito di verificare se, alla luce della sentenza n. 262/2003, la questione originaria conservasse ancora una propria autonoma rilevanza nel giudizio pendente.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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