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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, che consentiva l’accesso ai concorsi riservati per ricercatore universitario solo al personale tecnico assunto originariamente con concorso che richiedesse la laurea come requisito di accesso.
Di cosa si tratta
Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione che consentiva l’accesso ai concorsi riservati per posti di ricercatore universitario solo al personale tecnico-sanitario delle università assunto con concorso che richiedesse il diploma di laurea come requisito, escludendo il personale che, pur laureato, era stato originariamente assunto per qualifiche che non richiedevano la laurea.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 era censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso da Fortunata Lucille Labi ed altri contro l’Università di Roma “La Sapienza”.
La decisione della Corte
La Corte richiama le proprie ordinanze nn. 517/2002 e 163/2003, con le quali aveva già dichiarato manifestamente infondata l’identica questione sollevata dallo stesso TAR negli stessi termini. Non essendo stati addotti argomenti nuovi, la questione è dichiarata nuovamente manifestamente infondata.
Il principio
Il legislatore può legittimamente prevedere requisiti formali di accesso ai concorsi riservati, come il tipo di concorso originario, senza che ciò configuri una violazione del principio di eguaglianza o del buon andamento della pubblica amministrazione, se la distinzione ha una base razionale nell’ordinamento.
Domande e risposte
Perché il personale tecnico delle università con la laurea era escluso dal concorso riservato?
Perché la legge richiedeva che l’assunzione originaria fosse avvenuta a seguito di concorso che prevedesse la laurea come requisito di accesso. Chi era stato assunto per qualifiche che non richiedevano la laurea — anche se poi laureato — non soddisfaceva questo requisito formale.
Il requisito formale della laurea come requisito del concorso originario è ragionevole?
La Corte ha ritenuto di sì, almeno ai fini della manifesta infondatezza, richiamando la propria giurisprudenza precedente. Il legislatore ha discrezionalità nel disegnare le categorie beneficiarie dei concorsi riservati.
Cosa è cambiato dopo queste pronunce?
Le singole procedure concorsuali sono proseguite sulla base della normativa vigente. La questione di legittimità costituzionale non è stata accolta, confermando la validità del requisito formale previsto dalla legge n. 4/1999.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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