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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le questioni del Giudice di pace di Fano sulla mancata previsione nella citazione a giudizio dell’avviso sulla facoltà di oblazione sono dichiarate manifestamente infondate: l’udienza di comparizione, con l’assistenza del difensore, è sede adeguata per informare l’imputato di tutte le alternative disponibili.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Fano, con tre ordinanze, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevedeva che nella citazione a giudizio del processo di pace fossero indicate le facoltà dell’imputato di ricorrere all’oblazione e le conseguenze in caso di omissione. La questione era analoga a quella già decisa con ordinanza n. 231/2003.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio siano indicate la facoltà di ricorrere all’oblazione e la sanzione di nullità per omissione. Parametri: artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Fano con ordinanze del 4 marzo 2003 e 31 ottobre 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la propria ordinanza n. 231/2003 e le successive n. 10 e n. 11/2004. L’udienza di comparizione, dove l’imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, garantisce la piena informazione circa le alternative al giudizio, inclusa l’oblazione. L’art. 97 Cost. non riguarda l’attività giurisdizionale in senso stretto.

Il principio

La mancata previsione nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace dell’avviso sulla facoltà di oblazione non viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost. L’udienza di comparizione, con l’assistenza obbligatoria del difensore, è sede idonea per informare l’imputato di tutte le alternative disponibili, inclusa l’oblazione e le condotte riparatorie.

Domande e risposte

Perché la Corte non ritiene necessario l’avviso nella citazione a giudizio di pace?

Perché nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore (art. 20, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 274/2000), che ha l’obbligo di informarlo di tutte le alternative disponibili. L’udienza è quindi sede adeguata per questa informazione.

Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) si applica all’attività giurisdizionale?

No, secondo la costante giurisprudenza della Corte. Il principio dell’art. 97 Cost. riguarda l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione, non l’attività giurisdizionale in senso stretto.

L’oblazione davanti al giudice di pace extingue sempre il reato?

L’oblazione estingue il reato nei casi di contravvenzioni punite con la sola ammenda (obbligatoria) o con pena alternativa (discrezionale, art. 162-bis c.p.). Davanti al giudice di pace, l’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 ha modificato il quadro sanzionatorio per certi reati, consentendo l’applicazione dell’oblazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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