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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22 della legge n. 689/1981 (competenza territoriale del giudice del luogo della violazione nelle opposizioni a sanzioni amministrative), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. Dichiara invece manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 11 e 25 Cost., per difetto di motivazione.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Bovino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce la competenza sulle opposizioni ad ordinanze-ingiunzione al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il rimettente riteneva che questa regola penalizzasse il cittadino, costretto a comparire lontano dalla propria residenza anche per contestare sanzioni di modesto importo.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 22, legge n. 689/1981 era censurato in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente era il Giudice di pace di Bovino, nel corso di un giudizio proposto da Roberta Serra contro la Polizia municipale di Napoli per opposizione a un verbale relativo a infrazione al codice della strada commessa fuori circoscrizione.
La decisione della Corte
La Corte richiama proprie ordinanze precedenti (nn. 459/2002, 75, 193 e 259/2003) con le quali aveva già dichiarato manifestamente infondate identiche questioni in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. Non essendo stati addotti argomenti nuovi, la questione è dichiarata nuovamente manifestamente infondata. Quanto ai profili ex artt. 11 e 25 Cost., la questione è inammissibile per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.
Il principio
La competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione nelle opposizioni a sanzioni amministrative non lede di per sé il diritto di difesa né il principio di eguaglianza, come la Corte aveva già più volte affermato. La mera scomodità di doversi recare lontano dalla propria residenza non equivale a lesione del diritto costituzionale di agire in giudizio.
Domande e risposte
Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?
Perché aveva già esaminato e respinto questioni identiche con le ordinanze nn. 459/2002 e 75, 193, 259 del 2003, e il rimettente non ha addotto argomenti nuovi che potessero indurre a riconsiderare quell’orientamento.
Cosa cambia per chi vuole opporsi a una multa elevata fuori dalla propria città?
Nulla, in base a questa decisione: l’art. 22 della legge n. 689/1981 rimane applicabile e il giudice competente è quello del luogo della violazione, non quello della residenza dell’opponente.
Perché la parte della questione relativa agli artt. 11 e 25 Cost. è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza in riferimento a quei parametri costituzionali, limitandosi a una citazione apodittica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato quale parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e della parità delle armi
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