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La Corte restituisce gli atti al GUP di Verbania sulla questione del patteggiamento negato dal P.M. dopo giudizio abbreviato: la legge n. 134/2003, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, ha modificato la disciplina e il giudice deve valutare se la questione sia ancora rilevante.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare l’ingiustificato dissenso del P.M. al patteggiamento anche all’esito del giudizio abbreviato. Gli imputati avevano originariamente richiesto il patteggiamento, ma il P.M. aveva negato il consenso per ritenuta non congruità della pena; dopo la celebrazione del giudizio abbreviato, la difesa rinnovava la richiesta.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, anche all’esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell’ingiustificato dissenso del P.M., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso. Parametri: artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, Cost. Rimettente: GUP del Tribunale di Verbania.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti. Dopo l’ordinanza di rimessione, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha modificato l’istituto del patteggiamento e ha introdotto, in via transitoria (art. 5, comma 1), la possibilità di formulare la richiesta ex art. 444 c.p.p. anche nei processi in corso di dibattimento. Il GUP deve rivalutare se questa nuova disciplina incida sulla rilevanza della questione nel caso specifico.
Il principio
Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che può incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti l’attualità del dubbio di costituzionalità alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Il giudice può applicare la pena patteggiata nonostante il dissenso del P.M.?
Sì, ma solo se il dissenso risulta ingiustificato. L’art. 448 c.p.p. prevede che il giudice, quando il P.M. nega immotivatamente il consenso e si procede a giudizio ordinario, possa all’esito applicare la pena richiesta dall’imputato se ritiene ingiustificato il dissenso.
La legge n. 134/2003 ha cambiato le regole sul patteggiamento?
Sì. La legge n. 134/2003 ha introdotto numerose modifiche all’istituto, inclusa una disposizione transitoria che consentiva di formulare la richiesta di patteggiamento anche nei processi già in corso di dibattimento, ampliando le possibilità di accesso al rito.
Cosa accade se il P.M. nega il consenso al patteggiamento senza motivazione?
Secondo la norma vigente, l’imputato ha diritto al giudizio ordinario o abbreviato. All’esito del giudizio ordinario, il giudice può valutare se il dissenso del P.M. fosse ingiustificato e, in tal caso, applicare la pena originariamente concordata con l’imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, evocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.