Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte restituisce gli atti al GUP di Verbania sulla questione del patteggiamento negato dal P.M. dopo giudizio abbreviato: la legge n. 134/2003, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, ha modificato la disciplina e il giudice deve valutare se la questione sia ancora rilevante.

Di cosa si tratta

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare l’ingiustificato dissenso del P.M. al patteggiamento anche all’esito del giudizio abbreviato. Gli imputati avevano originariamente richiesto il patteggiamento, ma il P.M. aveva negato il consenso per ritenuta non congruità della pena; dopo la celebrazione del giudizio abbreviato, la difesa rinnovava la richiesta.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, anche all’esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell’ingiustificato dissenso del P.M., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso. Parametri: artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, Cost. Rimettente: GUP del Tribunale di Verbania.

La decisione della Corte

La Corte dispone la restituzione degli atti. Dopo l’ordinanza di rimessione, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha modificato l’istituto del patteggiamento e ha introdotto, in via transitoria (art. 5, comma 1), la possibilità di formulare la richiesta ex art. 444 c.p.p. anche nei processi in corso di dibattimento. Il GUP deve rivalutare se questa nuova disciplina incida sulla rilevanza della questione nel caso specifico.

Il principio

Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che può incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti l’attualità del dubbio di costituzionalità alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

Il giudice può applicare la pena patteggiata nonostante il dissenso del P.M.?

Sì, ma solo se il dissenso risulta ingiustificato. L’art. 448 c.p.p. prevede che il giudice, quando il P.M. nega immotivatamente il consenso e si procede a giudizio ordinario, possa all’esito applicare la pena richiesta dall’imputato se ritiene ingiustificato il dissenso.

La legge n. 134/2003 ha cambiato le regole sul patteggiamento?

Sì. La legge n. 134/2003 ha introdotto numerose modifiche all’istituto, inclusa una disposizione transitoria che consentiva di formulare la richiesta di patteggiamento anche nei processi già in corso di dibattimento, ampliando le possibilità di accesso al rito.

Cosa accade se il P.M. nega il consenso al patteggiamento senza motivazione?

Secondo la norma vigente, l’imputato ha diritto al giudizio ordinario o abbreviato. All’esito del giudizio ordinario, il giudice può valutare se il dissenso del P.M. fosse ingiustificato e, in tal caso, applicare la pena originariamente concordata con l’imputato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.