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La Corte dichiara incostituzionale il “lodo Schifani” (art. 1, L. n. 140/2003): la sospensione automatica di tutti i processi penali nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato — compreso il Presidente del Consiglio — viola il principio di uguaglianza, il diritto di difesa delle parti lese e il principio di ragionevole durata del processo. Una sospensione generalizzata e automatica non è ammissibile senza una copertura costituzionale esplicita.
Di cosa si tratta
La legge 20 giugno 2003, n. 140 (c.d. “lodo Maccanico-Schifani”) aveva stabilito all’art. 1 che nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale) non potevano essere celebrati processi penali per qualsiasi reato e in qualsiasi stato e grado, fino alla cessazione delle relative funzioni. Il Tribunale di Milano, nel processo a carico di Silvio Berlusconi, ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, 90, 96, 101, 111, 112 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, in relazione al comma 1, della legge n. 140/2003. La norma prevedeva la sospensione automatica, dall’entrata in vigore della legge, di tutti i processi penali in corso nei confronti dei soggetti elencati, in qualsiasi fase, stato o grado, per qualsiasi reato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 140/2003, e, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, anche dei commi 1 e 3 della stessa disposizione. La protezione processuale accordata alle cinque cariche è irragionevole e sproporzionata: non è fondata su una previsione costituzionale esplicita, non distingue tra reati commessi nell’esercizio delle funzioni e reati comuni, e pregiudica gravemente i diritti delle parti offese e il diritto a un processo in tempi ragionevoli.
Il principio
Una legge ordinaria non può istituire una prerogativa processuale di sospensione automatica e generalizzata dei processi a favore delle più alte cariche dello Stato senza una copertura costituzionale esplicita. Una tale norma viola il principio di uguaglianza (art. 3), il diritto di difesa delle parti lese (art. 24), il principio del giusto processo (art. 111) e il principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101), poiché sottrae alla giurisdizione determinate persone in base alla carica ricoperta.
Domande e risposte
Il Presidente della Repubblica ha un’immunità simile?
Sì, ma fondata sulla Costituzione (art. 90): il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione giudicati dalla Corte costituzionale. Si tratta di una prerogativa costituzionale, non di legge ordinaria.
Dopo questa sentenza ci sono stati altri tentativi simili?
Sì. Il Parlamento ha successivamente approvato il c.d. “lodo Alfano” (L. n. 124/2008), dichiarato anch’esso incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 262/2009 per gli stessi vizi fondamentali.
Cosa comporta l’incostituzionalità per i processi già sospesi?
Con la dichiarazione di incostituzionalità, la sospensione cessa di avere effetti e i processi devono riprendere il loro corso normale, salva l’applicazione delle ordinarie norme processuali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza davanti alla legge
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata
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