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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sull’esclusione del patteggiamento davanti al giudice di pace è dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione: l’ordinanza di rimessione non descriveva la fattispecie né spiegava la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Bibbiena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) nel procedimento davanti al giudice di pace. La questione era stata eccepita dal difensore dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente all’esclusione del patteggiamento. Parametri: artt. 3, 24 e 25 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bibbiena con ordinanza del 4 febbraio 2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione è priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Non basta il rinvio alla richiesta della difesa: il giudice deve rendere esplicite le ragioni del suo dubbio con una motivazione autosufficiente.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e in modo autosufficiente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. Non è ammesso il mero rinvio ad eccezioni della difesa: è il giudice – non la parte – a dover valutare e motivare la questione.

Domande e risposte

Il patteggiamento è ammesso davanti al giudice di pace?

No. Il d.lgs. n. 274/2000 esclude espressamente l’applicazione dell’istituto del patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.) nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Sono invece previsti istituti deflattivi propri del rito di pace, come la conciliazione e le condotte riparatorie.

Cosa rende inammissibile un’ordinanza di rimessione per carenza di motivazione?

L’assenza della descrizione del fatto oggetto del giudizio a quo, l’omessa spiegazione della rilevanza della questione nel caso concreto e la mancata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il solo rinvio alle eccezioni di parte non è sufficiente.

Quali riti alternativi esistono davanti al giudice di pace penale?

Il d.lgs. n. 274/2000 prevede istituti deflattivi specifici: l’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), le condotte riparatorie (art. 35 del decreto) e la conciliazione tra le parti. Il patteggiamento ordinario ex art. 444 c.p.p. non è applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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