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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP che abbia già emesso decreto che dispone il giudizio per gli stessi fatti e imputati, qualora il decreto sia stato annullato e l’udienza preliminare si debba celebrare nuovamente.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Catania si trovava a dover svolgere una seconda udienza preliminare per gli stessi fatti e imputati, dopo che il decreto che disponeva il giudizio emesso in una prima udienza preliminare era stato annullato in sede dibattimentale. Il giudice ha sollevato questione sulla propria compatibilità a svolgere questo secondo giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di GUP per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato il decreto che dispone il giudizio all’esito di una precedente udienza preliminare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La Corte aveva già esaminato analoga questione (ord. n. 112/2001) e la sent. n. 224/2001, pur considerando la riforma dell’udienza preliminare operata dalla l. n. 479/1999, non aveva modificato l’esito. La mera ripetizione della udienza preliminare a seguito dell’annullamento del decreto non determina un pregiudizio tale da imporre l’incompatibilità del giudice.
Il principio
L’art. 34, comma 1, c.p.p. sulle incompatibilità del giudice non è costituzionalmente obbligato a prevedere l’incompatibilità del GUP che abbia già emesso decreto che dispone il giudizio, successivamente annullato, e che sia chiamato a svolgere una nuova udienza preliminare per gli stessi fatti.
Domande e risposte
Quando il giudice è incompatibile secondo l’art. 34 c.p.p.?
Il giudice è incompatibile quando ha già esercitato determinate funzioni nel medesimo procedimento (es. ha pronunciato in precedenza sul merito). L’incompatibilità tutela l’imparzialità e il giusto processo.
Perché la questione è manifestamente infondata?
Perché la Corte aveva già affrontato il medesimo problema e ritenuto che il GUP chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare dopo l’annullamento del decreto non sia compromesso nella sua imparzialità, non avendo deciso nel merito la regiudicanda.
La riforma dell’udienza preliminare del 1999 non cambiava nulla?
No, secondo la Corte. Anche la sentenza n. 224/2001, che aveva considerato le modifiche della l. n. 479/1999 sull’udienza preliminare, era giunta alla stessa conclusione di non fondatezza.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e imparzialità del giudice
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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