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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione dell’appello incidentale del pubblico ministero nelle condanne da giudizio abbreviato. Il limite trova giustificazione nell’obiettivo di rapida definizione del rito alternativo e nel carattere non autonomo dell’appello incidentale rispetto a quello principale.
Di cosa si tratta
La Corte di appello di Venezia aveva sollevato la questione chiedendo se fosse incostituzionale impedire al pubblico ministero di proporre appello incidentale contro le sentenze di condanna emesse all’esito di giudizio abbreviato, quando l’imputato aveva già proposto appello principale. Secondo il giudice rimettente, tale preclusione violava la parità delle parti garantita dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna da giudizio abbreviato. Parametro costituzionale: art. 111, secondo comma, Cost. (parità delle parti nel processo). Rimettente: Corte di appello di Venezia, con ordinanza dell’11 dicembre 2002.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Ribadisce che il limite all’appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato è giustificato dall’obiettivo di rapida definizione del processo alternativo; l’appello incidentale non costituisce un mezzo autonomo rispetto all’appello principale, quindi non vi è un diritto distinto da tutelare. La sua preclusione, lungi dall’essere irragionevole, è coerente con il sistema delle impugnazioni.
Il principio
Il principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost. non impone simmetria assoluta tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell’imputato. Una disparità può essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza, dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e dall’esigenza di rapida definizione dei processi celebrati con rito alternativo.
Domande e risposte
Il pubblico ministero può sempre appellare una condanna nel giudizio abbreviato?
No. L’art. 443, comma 3, c.p.p. esclude l’appello del P.M. contro le sentenze di condanna emesse in abbreviato, salvo che modifichino il titolo del reato. Questa limitazione è ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte.
Cosa è l’appello incidentale e perché non spetta al P.M. in questo caso?
L’appello incidentale è quello proposto in risposta all’appello principale della controparte. Poiché il P.M. non può proporre appello principale in abbreviato, non può nemmeno proporre quello incidentale: i due strumenti sono inscindibili.
La Corte ha mai cambiato orientamento su questo punto?
No. Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato già espresso nelle ordinanze n. 421/2001, n. 347/2002 e n. 165/2003. La Corte ha sempre ritenuto il limite compatibile con l’art. 111 Cost.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e parità delle parti nel processo penale
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