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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale lo Statuto della Regione Calabria. L’art. 33 dello statuto è integralmente illegittimo perché introduce istituti di democrazia diretta incompatibili con la forma di governo regionale prescritta dalla Costituzione. Alcune norme vengono annullate, altre dichiarate non fondate le censure.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò diverse disposizioni dello Statuto della Regione Calabria, approvato nel 2003, contestando in particolare le norme sulla forma di governo regionale, gli istituti di partecipazione popolare e la disciplina del Consiglio regionale. La sentenza è considerata una delle prime importanti pronunce sull’autonomia statutaria delle regioni ordinarie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio impugnò gli artt. 33, 34 comma 1 lett. i), 38, 43 comma 2, 50 comma 5 e 51 dello Statuto calabrese, in riferimento agli artt. 121, 122, 123 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, per violazione dei limiti che la Carta fondamentale impone agli statuti regionali in materia di forma di governo e competenze legislative.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, commi 1-5 e 7, dello Statuto calabrese, nonché in via consequenziale degli artt. 15, 16, comma 2, lett. a) e b), e 38, comma 1, lett. c). Dichiara altrèsì incostituzionale l’art. 38, comma 1, lett. a) ed e). Le questioni relative agli artt. 34, 43, 50 e 51 vengono invece dichiarate non fondate.

Il principio

Gli statuti regionali godono di autonomia normativa, ma devono rispettare i limiti che la Costituzione pone alla forma di governo regionale. Le disposizioni statutarie che introducono meccanismi non compatibili con il sistema costituzionale della democrazia rappresentativa a livello regionale sono incostituzionali.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 33 dello Statuto calabrese dichiarato incostituzionale?

Introduceva istituti di democrazia diretta e strumenti di partecipazione popolare in forme incompatibili con la forma di governo regionale delineata dalla Costituzione.

Cosa è rimasto in vigore dello Statuto calabrese dopo la sentenza?

Le norme relative agli artt. 34, 43, 50 e 51, per le quali la Corte ha dichiarato non fondate le censure del Governo.

Qual è il significato più ampio di questa sentenza?

Chiarisce che l’autonomia statutaria delle regioni ordinarie è reale ma non illimitata: gli statuti devono rispettare i principi costituzionali sulla forma di governo regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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