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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., relativa all’obbligo di astensione del magistrato che abbia partecipato alla sentenza dichiarativa di fallimento dal successivo giudizio di opposizione, ribadendo la differenza tra il processo civile e quello penale quanto alle ipotesi di incompatibilità.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava un giudice che aveva fatto parte del collegio che aveva dichiarato il fallimento di una società e del socio illimitatamente responsabile, ed era stato poi designato giudice istruttore nella causa di opposizione proposta dallo stesso socio fallito. Il giudice dubitava di poter partecipare imparzialmente al giudizio di opposizione avendo già deliberato sulla sentenza di fallimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, sull’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione per il magistrato che abbia deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento dal partecipare al successivo giudizio di opposizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo che il principio di imparzialità e terzietà del giudice non imponga automaticamente l’astensione in tutti i casi in cui il giudice abbia reso una precedente decisione nello stesso procedimento in fase diversa. Nel processo civile le incompatibilità tipizzate sono tassative; il giudice può avvalersi dell’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza.
Il principio
Nel processo civile, a differenza di quello penale, le incompatibilità soggettive per precedente attività non sono generalizzate: il magistrato non è obbligato ad astenersi solo perché ha partecipato a una fase precedente del medesimo procedimento, purché la nuova valutazione sia autonoma e distinta.
Domande e risposte
Quando un giudice civile è obbligato ad astenersi?
L’art. 51 c.p.c. prevede casi tassativi di astensione obbligatoria: interesse nella causa, parentela o affinità con le parti, gravi inimicizie, essere stato testimone o perito. L’aver deliberato in una fase precedente del medesimo procedimento non rientra di regola in queste ipotesi.
Il giudice che ha dichiarato il fallimento può decidere l’opposizione?
Sì, secondo il diritto vivente confermato dalla Corte. Può tuttavia avvalersi dell’astensione facoltativa (art. 51, comma 2, c.p.c.) se ritiene di non poter essere imparziale per gravi ragioni di convenienza, previa autorizzazione del capo dell’ufficio.
Come funziona diversamente nel processo penale?
Nel processo penale (art. 34 c.p.p.) esistono incompatibilità tipizzate più ampie, che vietano al giudice di partecipare a fasi successive del medesimo procedimento se ha già svolto determinate funzioni. Questo sistema è giustificato dalle diversità strutturali dei due processi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e di difendersi in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, imparzialità del giudice
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