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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4/2000, nella parte in cui istituisce la figura della guida ambientale escursionistica per gli «ambienti montani», ritenendo compatibile tale norma con la competenza legislativa concorrente in materia di professioni vigente prima della riforma costituzionale del 2001.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna aveva istituito la figura professionale della «guida ambientale escursionistica», abilitata ad accompagnare persone in ambienti naturali inclusi quelli montani. Guide alpine, maestri di alpinismo e accompagnatori di montagna, già iscritti ai rispettivi albi, avevano impugnato la norma sostenendo che le funzioni della nuova figura professionale si sovrapponevano a quelle già riservate per legge nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Emilia-Romagna aveva sollevato questione in riferimento all’art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del 2001, sostenendo che la norma regionale avesse invaso la competenza dello Stato in materia di ordinamento delle professioni, riservata alla legislazione statale anche nel vecchio sistema costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento in ambienti naturali non coincida con la disciplina delle professioni in senso stretto (guide alpine, ecc.) e che la norma regionale non interferisca con le riserve professionali già stabilite dalla legge statale (l. n. 6/1989 sulle guide alpine).

Il principio

La Regione può disciplinare attività turistiche di accompagnamento in ambiente naturale che non si sovrappongano alle professioni riservate dalla legge statale; l’istituzione di una nuova figura di accompagnatore turistico non lede le prerogative delle professioni già regolamentate se le rispettive sfere di competenza sono distinte.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra guida alpina e guida ambientale escursionistica?

La guida alpina (l. n. 6/1989) è abilitata ad attività alpinistiche tecnicamente impegnative in alta montagna. La guida ambientale escursionistica si occupa di accompagnamento in ambienti naturali su percorsi non alpinistici, con finalità prevalentemente turistiche e naturalistiche.

Le Regioni possono creare nuove figure professionali?

In materia di turismo, rientrante nella competenza regionale, le Regioni possono regolamentare attività di accompagnamento turistico. Non possono invece creare professioni regolamentate che si sovrappongano a quelle già disciplinate dalla legge statale con riserva esclusiva.

Questa sentenza è ancora rilevante dopo la riforma costituzionale del 2001?

La questione era valutata sotto il previgente art. 117 Cost. Dopo la riforma del 2001, le professioni sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), per cui Stato e Regioni condividono la competenza: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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