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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria n. 3/2005, che avevano esteso l’esenzione dalle tasse automobilistiche ai veicoli storici iscritti a registri non previsti dalla normativa statale e ridotto la tassa per autoveicoli da trasporto merci leggeri, in violazione della competenza esclusiva statale in materia tributaria.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva legiferato in materia di tasse automobilistiche per veicoli storici e per autoveicoli da trasporto merci fino a sei tonnellate. La legge regionale aveva esteso l’esenzione dalla tassa alle auto storiche iscritte nei registri «Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo», non previsti dalla normativa statale, e aveva eliminato la maggiorazione della tassa per alcuni veicoli merci.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 10, comma 1, e 11 della legge regionale Liguria n. 3/2005 in riferimento agli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119 della Costituzione, sostenendo che la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», estendendo esenzioni e riducendo tributi oltre quanto consentito dallo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La norma regionale sui veicoli storici aveva illegittimamente ampliato l’ambito di esenzione previsto dalla legge statale n. 342/2000, includendo registri non autorizzati. La norma sui veicoli merci aveva eliminato una componente del tributo statale senza titolo competenziale.

Il principio

Le Regioni non possono modificare unilateralmente l’ambito di applicazione delle esenzioni da tributi statali né introdurre nuove riduzioni o esenzioni non previste dalla legge statale: la competenza in materia di «sistema tributario dello Stato» spetta esclusivamente allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare sulle tasse automobilistiche?

Le tasse automobilistiche sono tributi statali. Le Regioni possono gestirne la riscossione (per alcune categorie sono state trasferite alle Regioni), ma non possono modificarne la struttura o estendere esenzioni non previste dalla legge statale.

Quali veicoli beneficiano dell’esenzione dalla tassa automobilistica come «storici»?

La legge statale (art. 63, l. n. 342/2000) prevede l’esenzione dopo venti anni dalla costruzione per i veicoli di particolare interesse storico individuati dall’ACI Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Perché l’inclusione di altri registri era incostituzionale?

Perché la norma statale identifica tassativamente i registri abilitati. Estendere l’esenzione ad altri registri non previsti equivale a creare una nuova esenzione tributaria, potere riservato esclusivamente al legislatore statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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