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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti: la norma che imponeva al proprietario del veicolo non conducente la decurtazione dei punti sulla patente era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 27/2005. I giudizi sospesi davanti ai Giudici di pace di Lauria e Terni devono essere decisi tenendo conto di quella pronuncia.

Di cosa si tratta

Due giudici di pace (Lauria e Terni) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui poneva a carico del proprietario del veicolo — che non fosse anche il conducente responsabile dell’infrazione — la decurtazione dei punti dalla patente. Nelle more del giudizio, la Corte aveva già deciso la stessa questione con la sentenza n. 27 del 2005.

La questione di legittimità costituzionale

I Giudici di pace di Lauria e Terni avevano impugnato l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui obbligava il proprietario non conducente a subire la sanzione della decurtazione dei punti.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a entrambi i giudici rimettenti. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2 (sentenza n. 27/2005), ha eliminato la norma censurata: i giudici di pace devono ora decidere i giudizi principali tenendo conto di quella pronuncia.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale sulla stessa norma, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce dello ius superveniens.

Domande e risposte

Cosa ha stabilito la sentenza n. 27/2005 sull’art. 126-bis, comma 2, CdS?

Ha dichiarato incostituzionale la norma che imponeva al proprietario del veicolo — non responsabile dell’infrazione — la decurtazione dei punti dalla propria patente. La sanzione era di natura personale e non poteva colpire chi non aveva tenuto la condotta vietata.

Cosa avviene quando la Corte “restituisce gli atti” al giudice?

Il giudice rimettente riprende il giudizio principale e decide tenendo conto della nuova situazione normativa (nel caso, la norma censurata è già stata eliminata dall’ordinamento). In genere il giudizio si conclude con l’inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale.

Perché la decurtazione dei punti al proprietario non conducente era incostituzionale?

Perché colpiva un soggetto per una condotta altrui, in violazione del principio di personalità della sanzione. La decurtazione dei punti è sanzione personale che può essere inflitta solo a chi ha commesso l’infrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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