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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al combinato disposto degli artt. 415-bis e 416 c.p.p. e manifestamente infondate le questioni sull’art. 418 c.p.p., sollevate dal GIP del Tribunale di Catanzaro in relazione alle garanzie difensive nell’avviso di conclusione delle indagini e nella richiesta di rinvio a giudizio.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda le garanzie procedurali nella fase che precede il rinvio a giudizio nel processo penale. Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato questioni relative all’obbligo del pubblico ministero di attendere il decorso del termine di venti giorni dopo il deposito degli atti di indagine prima di esercitare l’azione penale, e alla possibilità di sindacare preventivamente la validità e l’ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato tre questioni in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, 111 comma 2 e 101 comma 2 della Costituzione: a) il combinato disposto degli artt. 415-bis e 416 comma 1 c.p.p. non prevedeva esplicitamente il divieto di esercitare l’azione penale prima del decorso dei venti giorni né la nullità per l’inosservanza; b) l’art. 418 c.p.p. non consentiva il vaglio di validità della richiesta di rinvio; c) lo stesso art. 418 non permetteva il vaglio di ammissibilità preliminare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la prima questione (artt. 415-bis e 416) per difetto di motivazione sulla rilevanza, e manifestamente infondate le questioni sull’art. 418 c.p.p., ritenendo che il sistema processuale penale vigente già garantisse adeguatamente i diritti della difesa nella fase dell’udienza preliminare.
Il principio
Le garanzie difensive nell’avviso di conclusione delle indagini e nell’udienza preliminare devono essere adeguatamente motivate dal giudice rimettente nel loro collegamento con il caso concreto; questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza sono inammissibili.
Domande e risposte
Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)?
È la comunicazione con cui il PM informa l’indagato della conclusione delle indagini preliminari, consentendogli di presentare memorie, depositare documentazione o chiedere l’interrogatorio entro venti giorni.
Cosa accade se il PM presenta la richiesta di rinvio a giudizio prima del termine?
Secondo l’interpretazione consolidata, la mancata attesa del termine comporta nullità a regime intermedio degli atti successivi; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente motivata in relazione al caso specifico.
Il GUP può sindacare la validità della richiesta di rinvio a giudizio?
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando il sistema vigente in cui il GUP nell’udienza preliminare esercita già un controllo sulla richiesta di rinvio a giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni grado del processo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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