Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la Regione Piemonte aveva già modificato le norme impugnate sul diritto allo studio universitario con una successiva legge regionale, soddisfacendo le pretese del Governo ricorrente. Le questioni di legittimità non potevano più essere esaminate nel merito.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale piemontese sul diritto allo studio universitario (l.r. n. 20/2004), in materia di borse di studio e agevolazioni per gli studenti universitari. Prima che la Corte decidesse nel merito, la Regione Piemonte aveva modificato quelle disposizioni con la l.r. n. 31/2004, eliminando i profili contestati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6, commi 2 e 3, e l’art. 6-ter, comma 2, della l.r. Piemonte n. 16/1992 (come modificati dalla l.r. n. 20/2004) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione, per lesione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento delle università.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Le norme impugnate erano state sostituite dall’art. 9 della l.r. Piemonte n. 31/2004, ritenuto satisfattivo delle pretese del ricorrente, e sia la Regione sia il Governo avevano concordemente chiesto la cessazione del contendere.

Il principio

Quando, in pendenza del giudizio costituzionale, la Regione modifica le norme impugnate in modo satisfattivo per il ricorrente e le parti concordano sulla cessazione, la Corte ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

Domande e risposte

Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

Significa che nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse al suo proseguimento (tipicamente perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da soddisfare il ricorrente). La Corte non può più decidere nel merito.

La modificazione di una legge regionale durante il giudizio costituzionale fa sempre cessare la materia del contendere?

No. La Corte verifica caso per caso se la modifica sia effettivamente satisfattiva, ossia se elimini i profili di incostituzionalità contestati. Solo in quel caso dichiara la cessazione.

Quali erano le norme regionali impugnate e perché?

Le disposizioni della legge piemontese sul diritto allo studio universitario erano ritenute invasive delle competenze statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, lett. m) e di ordinamento universitario (art. 117, lett. n).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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