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La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate sulla riforma societaria del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), che ha escluso le società a responsabilità limitata dal controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. La scelta del legislatore delegato rientra nella discrezionalità consentita dalla legge delega e non contrasta né con l’art. 76 né con l’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha ridisegnato il sistema dei controlli nelle società a responsabilità limitata. A differenza delle società per azioni, alle s.r.l. non è stato esteso il procedimento di controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 del codice civile, che consente di chiedere al tribunale l’ispezione della società in caso di gravi irregolarità nella gestione. Due giudici rimettenti — la Corte d’appello di Trieste e il Tribunale di Cagliari — hanno dubitato della costituzionalità di questa scelta.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Trieste e il Tribunale ordinario di Cagliari hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica delle società di capitali). I rimettenti prospettavano la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega (il legislatore delegato avrebbe escluso le s.r.l. dall’art. 2409 c.c. senza che la legge delega n. 366/2001 lo consentisse), e dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra soci di s.r.l. e soci di s.p.a. e tra soci e sindaci della stessa s.r.l.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 76 Cost., osserva che la legge delega imponeva di differenziare i tipi sociali, ampliando l’autonomia statutaria delle s.r.l. e prevedendo strumenti di tutela dei soci attraverso l’azione individuale di responsabilità: la scelta di ritenere superfluo il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. è coerente con tali criteri direttivi. Quanto all’art. 3 Cost., la disparità di trattamento denunciata non sussiste, perché diverse sono le situazioni soggettive dei soci di s.r.l. rispetto a quelle dei soci di s.p.a. e diverse quelle dei soci rispetto ai sindaci.

Il principio

Il legislatore delegato può legittimamente escludere le società a responsabilità limitata dal controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., sostituendolo con strumenti privatistici (azione individuale di responsabilità e revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c.), purché ciò sia coerente con i criteri della legge delega. La differenziazione di disciplina tra s.r.l. e s.p.a. non viola il principio di uguaglianza quando le situazioni soggettive comparate sono strutturalmente diverse.

Domande e risposte

Perché prima della riforma del 2003 l’art. 2409 c.c. si applicava anche alle s.r.l.?

Il vecchio art. 2488, co. 4, c.c. rinviava espressamente all’art. 2409 c.c. per le s.r.l. Con la riforma del 2003 tale rinvio è stato eliminato, e la relazione accompagnatoria ha spiegato che il potere del singolo socio di promuovere l’azione di responsabilità e chiedere la revoca cautelare dell’amministratore rendeva superfluo il controllo giudiziario.

Che cosa cambia per i soci di s.r.l. rispetto ai soci di s.p.a.?

I soci di s.r.l. non possono ricorrere direttamente al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. per denunciare gravi irregolarità. Possono però promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e chiedere, in via cautelare nell’ambito di quel giudizio, la revoca provvisoria dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c.

Il collegio sindacale di una s.r.l. può fare la denuncia al tribunale?

La questione è controversa. Secondo una lettura, l’art. 2477, co. 4, c.c. — che richiama le norme sulle s.p.a. per le s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio — abiliterebbe il collegio sindacale a quella denuncia. La Corte non risolve il punto ermeneutico, ma esclude che la eventuale differenza di legittimazione tra soci e sindaci configuri una disparità irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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