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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sondrio sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione. Il giudice rimettente è investito del ricorso civile contro il provvedimento prefettizio di espulsione, non del procedimento penale per il reato di inottemperanza: le norme censurate (reato e arresto) sono totalmente estranee al suo ambito decisionale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Sondrio giudica il ricorso di uno straniero contro il decreto prefettizio di espulsione. Lo straniero non ha ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio. Il Tribunale solleva questione di legittimità sia sulla norma incriminatrice (art. 14, comma 5-ter: reato di inottemperanza) sia sulla norma sull’arresto obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies), temendo che la presenza dello straniero all’udienza comporterebbe il suo arresto immediato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sondrio dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, che l’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998 violi il diritto di difesa e il giusto processo dello straniero che deve esercitare il diritto di ricorrere avverso il provvedimento di espulsione.

La decisione della Corte

Le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Il Tribunale di Sondrio è investito unicamente del giudizio civile sull’espulsione prefettizia. Le norme censurate (reato di inottemperanza all’ordine del questore e arresto obbligatorio) sono estranee al thema decidendum del giudizio principale. L’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. non è sufficiente a creare la rilevanza. Depositata il 13 dicembre 2005.

Il principio

La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale sussiste solo quando il giudice rimettente è chiamato ad applicare la norma censurata nel giudizio principale, ovvero quando il suo esito dipende dalla risoluzione della questione. L’obbligo di denuncia di un reato (art. 331 c.p.p.) è avulso dall’ambito decisionale del giudice e non può costituire il presupposto della rilevanza.

Domande e risposte

Perché il Tribunale pensava di dover sentire personalmente lo straniero all’udienza?

Perché riteneva ancora vigente l’obbligo di audizione personale nel giudizio sul ricorso contro l’espulsione. La Corte smentisce questa premessa: la legge n. 189/2002 ha abrogato tale obbligo, quindi il timore dell’arresto all’udienza si fondava su una lettura erronea della normativa.

Il reato di inottemperanza all’ordine del Questore è costituzionale?

Questa questione non viene esaminata nel merito. Va ricordato che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio per la forma contravvenzionale del reato, e che il D.L. n. 241/2004 ha successivamente trasformato le ipotesi principali in delitti.

Come si distingue la rilevanza dall’irrilevanza in questa materia?

La rilevanza si configura quando la norma censurata deve essere direttamente applicata nel giudizio a quo e la sua eventuale eliminazione cambierebbe l’esito di quel giudizio. La sola possibilità che una norma influenzi indirettamente il comportamento del giudice (come l’obbligo di denuncia) non è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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