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La Corte restituisce gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione. Dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 223/2004 ha dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di inottemperanza all’ordine di espulsione; il successivo D.L. n. 241/2004 ha trasformato quel reato in delitto e ripristinato l’arresto obbligatorio. Il quadro normativo è radicalmente mutato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Firenze (sezione distaccata di Pontassieve) deve convalidare l’arresto di due stranieri per il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione (art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998) e per il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato (art. 13, comma 13, stesso decreto). L’arresto è previsto come obbligatorio per il primo reato e facoltativo per il secondo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 97 della Costituzione, della legittimità dell’arresto obbligatorio e facoltativo previsti dalle norme censurate, ritenendoli privi di qualsiasi finalità processuale o extraprocessuale: in quanto contravvenzioni, non consentono l’applicazione di misure cautelari, e l’espulsione è già affidata ad altri strumenti.
La decisione della Corte
Gli atti vengono restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza. Dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 223/2004 ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte relativa all’arresto obbligatorio per la contravvenzione di inottemperanza; successivamente il D.L. n. 241/2004, convertito in legge n. 271/2004, ha trasformato quel reato in delitto (con possibilità di misure cautelari) e ripristinato l’arresto obbligatorio. Depositata il 13 dicembre 2005.
Il principio
Quando il quadro normativo oggetto di una questione di legittimità costituzionale è radicalmente mutato nel corso del giudizio davanti alla Corte, quest’ultima dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle nuove norme applicabili.
Domande e risposte
Cosa aveva dichiarato la sentenza n. 223/2004?
Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di inottemperanza all’ordine del questore, perché quella misura si risolveva in una restrizione della libertà personale priva di qualsiasi giustificazione processuale, dato che le contravvenzioni non consentono l’applicazione di misure cautelari coercitive.
Come ha risposto il legislatore alla sentenza n. 223/2004?
Con il D.L. n. 241/2004 (convertito in L. n. 271/2004) ha trasformato le ipotesi principali di inottemperanza da contravvenzione a delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni. Questo cambiamento consente l’applicazione di misure cautelari (art. 280 c.p.p.) e rende l’arresto obbligatorio di nuovo costituzionalmente plausibile.
Perché la questione deve essere rivalutata dal giudice a quo?
Perché le norme applicabili al momento dell’ordinanza di rimessione erano diverse da quelle vigenti al momento in cui la Corte decide. Il giudice rimettente deve verificare se le nuove norme risolvono il problema o se la questione di illegittimità sussiste ancora in relazione alle nuove disposizioni.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, invocata come parametro per l’arresto privo di finalità processuale.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato tra i parametri.
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