Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge della Regione Liguria n. 31/2004 sul referendum sugli statuti regionali. La norma censurata presupponeva erroneamente che la richiesta referendaria potesse limitarsi ad alcune parti dello statuto. Il referendum previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione ha per oggetto necessariamente l’intera deliberazione statutaria, e qualsiasi pronuncia di accoglimento della Corte la rende inefficace.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria adotta la legge n. 31/2004 per disciplinare il referendum confermativo previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione sullo statuto regionale. L’art. 3, comma 3, prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia solo se la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità totale dello statuto o l’illegittimità parziale di parti che «coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria», lasciando intendere che il referendum possa riguardare singole parti dello statuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 3, comma 3, della legge regionale ligure n. 31/2004 per violazione dell’art. 123, terzo comma, della Costituzione, che prevedrebbe il referendum solo sull’intera deliberazione statutaria e non su singole sue parti.

La decisione della Corte

La questione è fondata limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria». Il referendum ex art. 123, terzo comma, Cost. riguarda solo l’intera deliberazione statutaria. Qualsiasi pronuncia di accoglimento della Corte (totale o parziale) muta l’oggetto del referendum e rende inefficaci le operazioni già compiute, a prescindere dall’ampiezza della dichiarazione di illegittimità. Depositata il 13 dicembre 2005.

Il principio

Il referendum confermativo previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione ha per oggetto l’intera deliberazione statutaria e non singole sue parti. Ogni pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale su tale delibera, anche parziale, rende necessariamente inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, poiché muta irrimediabilmente l’oggetto su cui i cittadini sarebbero chiamati a pronunciarsi.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 123 della Costituzione sul referendum sullo statuto regionale?

Il terzo comma dell’art. 123 Cost. dispone che lo statuto regionale sia approvato e modificato con legge regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione possibile chiedere il referendum, e che lo statuto non sia promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. La Corte può esaminarne la legittimità prima della promulgazione su ricorso del Governo.

Perché anche un’incostituzionalità parziale rende inefficaci le operazioni referendarie?

Perché modifica il testo statutario che i cittadini sarebbero chiamati a confermare o respingere: il referendum ha come oggetto uno statuto preciso, e se quel testo cambia a seguito della pronuncia della Corte, i cittadini non possono essere chiamati a esprimersi su qualcosa di diverso da quello su cui avevano avviato la raccolta delle firme.

La parte non dichiarata incostituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge ligure rimane in vigore?

Sì. L’incostituzionalità riguarda solo le parole che presupponevano la possibilità di una richiesta referendaria parziale. Il riferimento alla perdita di efficacia in caso di illegittimità parziale è invece costituzionalmente corretto e rimane valido.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.