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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 12 del R.D.L. n. 1324/1923 nella parte in cui rende assolutamente impignorabili per qualsiasi credito le pensioni dei notai erogate dalla Cassa nazionale del notariato. In linea con la sentenza n. 506/2002 sulle pensioni INPS e dei dipendenti pubblici, anche le pensioni notarili sono impignorabili solo nella quota necessaria al sostentamento e pignorabili per un quinto della parte residua.
Di cosa si tratta
Una società immobiliare e un privato avviano procedure esecutive sui ratei di pensione erogati dalla Cassa nazionale del notariato a ex notai debitori. Questi invocano l’impignorabilità assoluta della pensione notarile, prevista dall’art. 12 del regio decreto-legge del 1923. Il Tribunale di Roma, con due ordinanze distinte, dubita della costituzionalità di questa impignorabilità assoluta alla luce dei diversi regimi applicabili alle pensioni INPS e dei dipendenti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, che l’impignorabilità assoluta delle pensioni dei notai (salvo crediti alimentari) violi il principio di uguaglianza rispetto alle pensioni INPS e dei dipendenti pubblici, che sono pignorabili entro i limiti stabiliti dalla legge per qualsiasi tipo di credito, a seguito della sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale.
La decisione della Corte
La questione è fondata. Lo status giuridico dei notai non giustifica la disparità di trattamento rispetto agli altri pensionati: l’unico profilo rilevante nell’esecuzione forzata è la natura dell’emolumento (pensione come retribuzione differita con funzione di sostentamento), non la categoria professionale del beneficiario. Viene dichiarata la parziale incostituzionalità: la pensione notarile è impignorabili nella parte necessaria alle esigenze di vita, pignorabile nei limiti del quinto per la restante parte. Depositata il 13 dicembre 2005.
Il principio
L’impignorabilità assoluta di una categoria di pensioni per qualsiasi credito viola il principio di uguaglianza quando non vi è alcuna differenza sostanziale tra quella categoria e le altre pensioni già soggette a pignorabilità limitata. Le pensioni notarili devono seguire il regime già stabilito per le pensioni INPS e dei dipendenti pubblici dalla sentenza n. 506/2002.
Domande e risposte
Qual era il regime delle pensioni dei dipendenti pubblici e INPS prima e dopo la sentenza n. 506/2002?
Prima della sentenza n. 506/2002 erano anch’esse assolutamente impignorabili. Quella sentenza le ha rese pignorabili nella parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, entro il limite del quinto della parte residua. La sentenza n. 444/2005 estende lo stesso regime alle pensioni notarili.
La pensione del notaio è ora pignorabile per qualsiasi credito?
Sì, per la parte che eccede il minimo necessario alle esigenze di vita, ma solo nella misura del quinto di tale eccedenza. La quota necessaria al sostentamento rimane assolutamente impignorabile, indipendentemente dalla natura del credito azionato.
La Cassa nazionale del notariato si era opposta alla questione?
Sì. La Cassa aveva sostenuto l’infondatezza della questione richiamando precedenti pronunce del 1974, 1977 e 1987. La Corte ha ritenuto che il mutamento del quadro normativo determinato dalla sentenza n. 506/2002 rendesse quei precedenti superati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato dall’impignorabilità assoluta delle pensioni notarili rispetto alle altre pensioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.