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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 4 del decreto-legge n. 253/2002 in materia di crediti d’imposta per investimenti. Il decreto-legge è decaduto per mancata conversione e la norma di sanatoria dei suoi effetti (art. 62, comma 7, legge n. 289/2002) non è stata specificamente censurata dal rimettente, rendendo il giudizio privo di oggetto.
Di cosa si tratta
Un contribuente cagliaritano aveva utilizzato nella mattina del 13 novembre 2002 un credito d’imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000 per gli investimenti. Quello stesso giorno è entrato in vigore il decreto-legge n. 253/2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre) che sospendeva immediatamente l’utilizzo di tali crediti. Il contribuente sostiene di non aver potuto conoscere il decreto prima di usufruire del beneficio. L’Agenzia delle entrate emette un avviso di recupero dell’imposta con sanzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Cagliari dubita, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, della legittimità dell’art. 4 del decreto-legge n. 253/2002 che prevedeva l’entrata in vigore immediata del decreto, ritenendo impossibile per il contribuente conoscere il decreto nella stessa mattina della sua pubblicazione.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente inammissibile. Il decreto-legge n. 253/2002 è decaduto per mancata conversione in legge. Prima della decadenza, l’art. 62, comma 7, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) aveva abrogato gli artt. 1 e 2 del decreto facendone salvi gli effetti. Il rimettente ha censurato solo la norma del decreto decaduto, non la norma di sanatoria, che è la disposizione realmente applicabile. Depositata il 9 dicembre 2005.
Il principio
La legge di sanatoria degli effetti di un decreto-legge non convertito non è un «idoneo equipollente» della conversione. Una questione di legittimità costituzionale sollevata sulla norma del decreto decaduto è inammissibile se non comprende anche la norma di sanatoria che ne ha fatto propri gli effetti e che è la disposizione effettivamente applicabile nel giudizio a quo.
Domande e risposte
Cosa succede quando un decreto-legge non viene convertito in legge?
Decade con effetto ex tunc (come se non fosse mai esistito). Il Parlamento può tuttavia adottare una legge che faccia salvi gli effetti prodottisi durante la vigenza del decreto. In quel caso, sono gli effetti salvati dalla legge (non il decreto stesso) a rimanere nell’ordinamento.
Perché il rimettente non ha censurato anche la norma di sanatoria?
Probabilmente perché si è concentrato sulla norma che riteneva lesiva (l’entrata in vigore immediata del decreto), senza considerare che la norma applicabile nel giudizio era ormai quella della legge finanziaria 2003 che aveva fatto salvi quegli effetti.
Il contribuente poteva invocare la non conoscibilità del decreto?
La Corte non entra nel merito. L’Avvocatura dello Stato aveva peraltro osservato che il profilo soggettivo del contribuente (ignoranza del decreto) può rilevare ai fini delle sanzioni tributarie, non per l’obbligo di restituzione dell’imposta.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, invocato dal rimettente ma non esaminato per inammissibilità.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato tra i parametri.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.