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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’amministrazione di sostegno introdotta dalla legge n. 6/2004. L’istituto non si sovrappone all’interdizione perché il giudice deve sempre scegliere la misura che garantisce la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della capacità. I meccanismi di raccordo tra giudice tutelare e tribunale prevengono i conflitti senza lasciare l’incapace privo di protezione.
Di cosa si tratta
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel codice civile l’amministrazione di sostegno, istituto meno invasivo dell’interdizione rivolto a chi non può provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazione. Il Giudice tutelare di Venezia (Chioggia) solleva due questioni: la prima sostiene che l’amministrazione di sostegno può coincidere con l’interdizione; la seconda lamenta l’assenza di strumenti per risolvere i conflitti tra giudice tutelare e tribunale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, dubita degli artt. 404, 405, 409, 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, per presunta sovrapposizione tra i tre istituti di protezione e mancanza di strumenti per risolvere i conflitti tra i due giudici competenti.
La decisione della Corte
Entrambe le questioni non sono fondate. La legge n. 6/2004 attribuisce al giudice il compito di scegliere la misura più adeguata con la minore limitazione possibile della capacità: l’amministrazione di sostegno non può mai coincidere integralmente con l’interdizione. I meccanismi di raccordo (reclamo, trasmissione del procedimento, informativa al PM) prevengono i conflitti e garantiscono all’incapace una protezione continua. Depositata il 9 dicembre 2005.
Il principio
L’amministrazione di sostegno si distingue strutturalmente dall’interdizione perché deve limitare la capacità nella misura minima necessaria e circoscritta agli atti specificamente indicati. Solo quando nessun intervento di sostegno è idoneo a garantire protezione adeguata si può ricorrere alla ben più invasiva misura dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Domande e risposte
Qual è la differenza pratica tra amministrazione di sostegno e interdizione?
L’amministrazione di sostegno riguarda singoli e specifici atti, lasciando intatta la capacità per tutto il resto. L’interdizione priva l’individuo della capacità per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La legge n. 6/2004 vuole evitare ricorso all’interdizione quando l’amministrazione di sostegno è sufficiente.
Cosa succede se il giudice tutelare e il tribunale divergono sulla misura da applicare?
La Corte ha precisato che esistono meccanismi di raccordo: il giudice tutelare può dichiarare cessata l’amministrazione di sostegno e informare il PM perché promuova l’interdizione; il tribunale può trasmettere il procedimento al giudice tutelare se ritiene preferibile l’amministrazione di sostegno. Le pronunce di entrambi sono impugnabili alla Corte d’appello.
Il giudice può estendere all’amministratore di sostegno i poteri del tutore dell’interdetto?
Sì, parzialmente: l’art. 411, comma 4, c.c. consente al giudice tutelare di estendere al beneficiario determinati effetti o limitazioni previsti per l’interdetto o l’inabilitato, ma non può mai attribuire poteri integralmente coincidenti con quelli del tutore.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili della persona, anche in caso di incapacità.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina degli istituti di protezione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.