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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Genova sul blocco dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri, previsto da varie leggi finanziarie. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella descrizione delle fattispecie concrete e nell’individuazione della natura esatta delle prestazioni lavorative coinvolte.
Di cosa si tratta
Due lavoratori delle Ferrovie dello Stato avevano agito in giudizio sostenendo di avere percepito, per il lavoro straordinario svolto fino al 31 dicembre 1999, una retribuzione inferiore a quella ordinaria, in violazione del diritto a una maggiorazione di almeno il 10%. Le varie leggi finanziarie dal 1992 al 2002 avevano bloccato gli adeguamenti retributivi, comprese alcune voci contrattate, come il compenso per lo straordinario. Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di queste leggi per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispetto degli accordi internazionali), in relazione all’art. 4 della Carta sociale europea che garantisce il diritto a un’equa retribuzione e alla maggiorazione per lo straordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 (conv. l. n. 438/1992); art. 3, comma 36, l. n. 537/1993; art. 1, comma 66, l. n. 662/1996; art. 22, l. n. 488/1999; art. 36, l. n. 289/2002. Parametri: artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione all’art. 4 della Carta sociale europea. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Genova.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti sotto più profili: non chiarivano la natura delle prestazioni lavorative (lavoro straordinario in senso stretto, eccedente l’orario legale, o lavoro supplementare, eccedente l’orario contrattuale normale); non indicavano il periodo di riferimento per determinare l’eccedenza rispetto all’orario normale; non motivavano il senso da attribuire al riferimento dell’art. 4 della Carta sociale europea al lavoro straordinario.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale relativa a norme che incidono su prestazioni lavorative specifiche deve descrivere con precisione la fattispecie concreta del giudizio a quo: la natura delle prestazioni, il periodo di riferimento e le condizioni contrattuali applicabili. L’insufficiente descrizione della fattispecie rende la questione inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Le leggi finanziarie potevano bloccare anche i compensi contrattati per lo straordinario?
Questa era precisamente la questione posta al Tribunale di Genova: le norme di legge che avevano bloccato «tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti» comprensivi di quote di IIS si estendevano, secondo il rimettente, anche ai compensi per straordinario contrattualmente determinati, in potenziale violazione della Carta sociale europea. La Corte non si è pronunciata nel merito per i difetti di motivazione dell’ordinanza.
Che cos’è la Carta sociale europea e che rilevanza ha in questo giudizio?
La Carta sociale europea (sottoscritta a Torino nel 1961, revisionata a Strasburgo nel 1996) garantisce all’art. 4 il diritto a un’equa retribuzione, compresa una remunerazione maggiorata per il lavoro straordinario. Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., gli accordi internazionali ratificati costituiscono un vincolo per il legislatore italiano.
Che differenza c’è tra lavoro straordinario e lavoro supplementare?
Il lavoro straordinario è quello che eccede l’orario legale di lavoro, fissato dalla legge. Il lavoro supplementare eccede l’orario contrattuale normale, che può essere inferiore a quello legale. Per i ferrovieri, con orario legale speciale e orario contrattuale variabile, la distinzione era essenziale per determinare a quale regime retributivo si applicasse il blocco contestato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincolo degli accordi internazionali per il legislatore statale, parametro invocato
- Art. 11 della Costituzione — apertura all’ordinamento internazionale, parametro invocato
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