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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Lazio sulla mancata previsione della riammissione in servizio degli ufficiali delle Forze armate cessati volontariamente dal servizio. La discrezionalità del legislatore in materia di inquadramento delle carriere militari è ampia e la norma non è manifestamente irragionevole.
Di cosa si tratta
Un ex tenente dell’Esercito, cessato a domanda dal servizio permanente effettivo, aveva chiesto di essere riammesso in servizio. L’Amministrazione della difesa aveva rifiutato perché la legge n. 113/1954 (Stato degli ufficiali) non prevedeva l’istituto della riammissione per gli ufficiali che si fossero congedati volontariamente. Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il divieto assoluto di riammissione fosse irragionevole rispetto alla disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato (art. 132 t.u. n. 3/1957) e per altri corpi militari speciali (Guardia di finanza, Carabinieri).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 43, secondo comma, legge n. 113/1954, nella parte in cui non consente la riammissione in servizio dell’ufficiale cessato a domanda. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore ha ampia discrezionalità nell’inquadramento e nell’articolazione delle carriere degli ufficiali in servizio permanente, per le quali sono previsti peculiari processi di selezione attitudinale, addestramento e formazione professionale. La riammissione in servizio non è un istituto caratterizzante l’impiego pubblico in tutte le sue articolazioni. La comparazione con i dipendenti civili e con alcuni corpi speciali non dimostra manifesta irragionevolezza della norma, che riflette la peculiarità dello status dell’ufficiale in servizio permanente.
Il principio
In materia di carriere degli ufficiali delle Forze armate, il legislatore gode di ampia discrezionalità. L’assenza dell’istituto della riammissione in servizio non è manifestamente irragionevole, perché riflette la specificità dello status militare e non deve necessariamente conformarsi alla disciplina del pubblico impiego civile.
Domande e risposte
Un ufficiale che si è dimesso può in qualche modo rientrare nelle Forze armate?
La legge n. 113/1954 non prevedeva la riammissione in servizio per gli ufficiali cessati volontariamente. Restava la possibilità, per il legislatore, di disciplinare tale istituto in futuro con un intervento apposito, come era stato fatto per alcuni corpi speciali. La Corte ha escluso che si trattasse di un obbligo costituzionale.
Perché la comparazione con i dipendenti civili non è stata ritenuta valida?
Perché lo status dell’ufficiale in servizio permanente è radicalmente diverso da quello del dipendente civile: prevede selezioni attitudinali speciali, addestramento prolungato, compiti istituzionali legati alla difesa e alla sicurezza. Questa peculiarità giustifica una disciplina diversa, anche in punto di riammissione.
L’accertamento di irragionevolezza manifesta è difficile in materia militare?
Sì. La Corte ha costantemente riconosciuto al legislatore una discrezionalità molto ampia nell’organizzazione delle carriere militari, stante la specificità dell’istituzione e dei compiti affidati alle Forze armate. Il sindacato di costituzionalità opera solo nei casi di arbitrarietà o irrazionalità manifesta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro della questione
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