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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 13 della legge regionale Veneto n. 2/2003 (Veneti nel mondo), che prevedeva agevolazioni per il rientro degli emigrati: la norma non invade la competenza statale in materia di immigrazione.
Di cosa si tratta
La legge veneta n. 2/2003 sulle iniziative a favore dei Veneti nel mondo includeva un articolo che agevolava il rientro di emigrati e loro discendenti nella Regione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, l’art. 13 della l.r. Veneto n. 2/2003, per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata: l’art. 13 della legge veneta non disciplina l’ingresso o la permanenza degli stranieri in Italia (che spetta allo Stato), ma si limita a prevedere misure promozionali e di sostegno per cittadini italiani di origine veneta che desiderano rientrare nella regione.
Il principio
La competenza statale esclusiva in materia di immigrazione riguarda l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri; le misure regionali di promozione del rientro di cittadini italiani emigrati non invadono tale sfera di competenza.
Domande e risposte
Chi sono i «Veneti nel mondo»?
I cittadini italiani di origine veneta emigrati all’estero (soprattutto in America Latina e Australia) e i loro discendenti, una comunità stimata in diversi milioni di persone.
Qual è la differenza tra rimpatrio di emigrati e immigrazione?
Il rimpatrio riguarda cittadini italiani o discendenti che tornano in Italia; l’immigrazione riguarda l’ingresso di stranieri. La competenza statale esclusiva dell’art. 117, lett. a), Cost. copre la seconda, non il primo.
Le Regioni possono legiferare sui propri emigrati?
Sì, nell’ambito delle proprie competenze e senza invadere quella statale: possono promuovere iniziative culturali, economiche e di accoglienza, ma non possono disciplinare lo status giuridico degli stranieri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale esclusiva in materia di immigrazione
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