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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 13 della legge regionale Veneto n. 2/2003 (Veneti nel mondo), che prevedeva agevolazioni per il rientro degli emigrati: la norma non invade la competenza statale in materia di immigrazione.

Di cosa si tratta

La legge veneta n. 2/2003 sulle iniziative a favore dei Veneti nel mondo includeva un articolo che agevolava il rientro di emigrati e loro discendenti nella Regione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, l’art. 13 della l.r. Veneto n. 2/2003, per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata: l’art. 13 della legge veneta non disciplina l’ingresso o la permanenza degli stranieri in Italia (che spetta allo Stato), ma si limita a prevedere misure promozionali e di sostegno per cittadini italiani di origine veneta che desiderano rientrare nella regione.

Il principio

La competenza statale esclusiva in materia di immigrazione riguarda l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri; le misure regionali di promozione del rientro di cittadini italiani emigrati non invadono tale sfera di competenza.

Domande e risposte

Chi sono i «Veneti nel mondo»?

I cittadini italiani di origine veneta emigrati all’estero (soprattutto in America Latina e Australia) e i loro discendenti, una comunità stimata in diversi milioni di persone.

Qual è la differenza tra rimpatrio di emigrati e immigrazione?

Il rimpatrio riguarda cittadini italiani o discendenti che tornano in Italia; l’immigrazione riguarda l’ingresso di stranieri. La competenza statale esclusiva dell’art. 117, lett. a), Cost. copre la seconda, non il primo.

Le Regioni possono legiferare sui propri emigrati?

Sì, nell’ambito delle proprie competenze e senza invadere quella statale: possono promuovere iniziative culturali, economiche e di accoglienza, ma non possono disciplinare lo status giuridico degli stranieri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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