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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla mancata trascrivibilità del diritto di abitazione assegnato al genitore affidatario di figli naturali che non sia proprietario dell’immobile. Il diritto di abitazione assegnato dal giudice non ha natura reale e non è soggetto a trascrizione; il sistema normativo vigente è già compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della prole.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità degli artt. 261, 147, 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione al genitore affidatario della prole naturale non proprietario dell’immobile. La trascrizione servirebbe a rendere opponibile ai terzi l’assegnazione della casa in favore dei figli.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione (uguaglianza e protezione della prole). Il rimettente sosteneva che la disparità di trattamento tra figli legittimi (per i quali esisteva espressa previsione di trascrizione) e figli naturali violasse il principio di parità e il dovere di protezione della prole.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il diritto di abitazione attribuito al genitore affidatario — anche nell’ambito della filiazione naturale — non ha natura di diritto reale ma è un diritto personale di godimento. L’ordinamento già prevede adeguati strumenti di opponibilità e il sistema normativo civile è compatibile con le garanzie costituzionali di eguaglianza e protezione della prole.

Il principio

Il diritto di abitazione assegnato giudizialmente al genitore affidatario della prole naturale ha natura personale e non reale: la mancata previsione di trascrizione non viola gli artt. 3 e 30 Cost., giacché l’ordinamento appresta comunque tutela adeguata e il trattamento differenziato rispetto alla filiazione legittima non è ingiustificato sotto il profilo costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è il diritto di abitazione del genitore affidatario?

Quando i genitori di figli naturali si separano, il giudice può assegnare al genitore affidatario il diritto di abitare la casa familiare, anche se di proprietà dell’altro genitore. Questo diritto mira a tutelare la stabilità abitativa dei figli minori.

Perché la trascrizione sarebbe stata utile?

La trascrizione nei registri immobiliari rende il diritto opponibile ai terzi acquirenti. Senza trascrizione, se il proprietario vende l’immobile, il nuovo acquirente potrebbe non essere vincolato dall’assegnazione giudiziale. La Corte ha ritenuto però che la questione non fosse fondata sul piano costituzionale.

C’è differenza tra figli legittimi e figli naturali in questi casi?

La questione sollevata riguardava proprio questa differenza. La Corte ha ritenuto che la differenziazione non violasse la Costituzione, anche se il problema pratico sollevato dal rimettente riguardava la tutela effettiva dei figli naturali. Oggi, con la riforma della filiazione del 2012-2013, le distinzioni tra filiazione legittima e naturale sono state in larga parte eliminate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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