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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che punisce con l’arresto lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. La norma rispetta sia il principio di legalità sia le garanzie sulla libertà personale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Reggio Emilia, investito del giudizio di convalida dell’arresto di stranieri per il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione del questore, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998. Il rimettente censurava l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo” (contrasto con art. 25 Cost.) e l’arresto obbligatorio (contrasto con art. 13 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato due questioni: a) l’art. 14, comma 5-ter, per indeterminatezza della fattispecie incriminatrice (“senza giustificato motivo”) in riferimento all’art. 25 Cost. (principio di legalità penale); b) l’art. 14, comma 5-quinquies, per l’arresto obbligatorio in riferimento all’art. 13 Cost. (libertà personale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. La formula “senza giustificato motivo” è tecnica legislativa consueta nell’ordinamento penale e non determina indeterminatezza incostituzionale. L’arresto obbligatorio, in presenza di un reato punito con l’arresto, è una scelta di politica criminale rientrante nella discrezionalità del legislatore, compatibile con l’art. 13 Cost.

Il principio

La clausola “senza giustificato motivo” nella fattispecie penale a carico dello straniero inottemperante all’ordine del questore non viola il principio di determinatezza della norma penale (art. 25 Cost.): si tratta di formula ampiamente usata nell’ordinamento che rimette all’interprete la valutazione delle cause di giustificazione. L’arresto obbligatorio per tale reato è scelta discrezionale del legislatore compatibile con le garanzie della libertà personale.

Domande e risposte

Cosa rischia lo straniero che non ottempera all’ordine del questore?

Ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio italiano in violazione dell’ordine del questore rischia l’arresto da sei mesi a un anno e una nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

Cosa si intende per “giustificato motivo”?

Il “giustificato motivo” può comprendere situazioni oggettivamente impeditive dell’allontanamento: mancanza di documenti di viaggio, indisponibilità di voli, condizioni di salute gravi. Il giudice valuta caso per caso se l’inottemperanza era giustificata.

L’arresto obbligatorio è sempre applicato?

In linea di principio sì, trattandosi di arresto obbligatorio previsto dalla legge. Tuttavia il giudice, in sede di convalida, può non convalidare l’arresto se mancano i presupposti di legge o se rileva che il motivo di inottemperanza era giustificato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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