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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una legge della Regione Umbria che aveva anticipato al 1° settembre la caccia ad alcune specie. Il semplice riferimento al calendario venatorio, senza sopprimere i limiti massimi fissati dalla legge statale, non viola la competenza esclusiva ambientale dello Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria, con legge n. 17/2003, aveva modificato la propria normativa venatoria anticipando la possibilità di cacciare alcune specie a partire dal 1° settembre. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione sostenendo che derogasse ai limiti temporali massimi fissati dalla legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente come competenza esclusiva statale). La norma impugnata è l’art. 3 della legge regionale umbra n. 17/2003, nella parte in cui anticiperebbe il periodo di caccia abbattendo i limiti temporali minimi di tutela faunistica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La legge umbra, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non elimina i limiti massimi del prelievo venatorio fissati dallo Stato, ma si limita a prevedere che il calendario venatorio regionale possa aprire la stagione a partire dal 1° settembre “ove ricorrano le condizioni” di legge. Il sistema dei limiti statali resta operante.
Il principio
La competenza esclusiva statale in materia ambientale non impedisce alle Regioni di disciplinare il calendario venatorio nei limiti fissati dalla legge nazionale. La norma regionale che non abroga ma rimanda implicitamente ai limiti statali non viola l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.: l’autonomia regionale nella caccia sopravvive finché i tetti nazionali restano operativi.
Domande e risposte
Le Regioni possono stabilire il proprio calendario venatorio?
Sì, ma nei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992. Le Regioni possono modulare le date di apertura e chiusura della stagione di caccia, purché non superino i periodi massimi consentiti dalla legge nazionale e rispettino le specie protette.
Quando si apre la stagione di caccia al 1° settembre?
La legge umbra consentiva l’apertura anticipata al 1° settembre “ove ricorrano le condizioni”, non come regola automatica. La Corte ha ritenuto che questa formulazione non abrogasse i limiti temporali statali ma semplicemente anticipasse la possibilità condizionata.
Qual è la differenza tra questa sentenza e le nn. 391 e 392/2005?
Nelle sentenze nn. 391 e 392/2005 le norme regionali violavano chiaramente i limiti statali ampliando caccia e metodi vietati. Nella n. 393/2005 la norma umbra non sopprimeva i limiti statali ma vi faceva implicito riferimento, quindi la Corte ha ritenuto la questione non fondata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e riparto con le Regioni
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