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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che consentiva la caccia con il metodo dell’aucupio (richiamo vivo con reti) alle specie di uccelli protette dalla direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.

Di cosa si tratta

Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che permetteva la cattura di uccelli selvatici con il metodo dell’aucupio (richiamo con esemplari vivi e uso di reti), incluse specie protette dalla direttiva UE 79/409/CEE (oggi 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici. La LAV (Lega Anti Vivisezione) era intervenuta nel giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione in riferimento all’art. 6, n. 3, e all’art. 4, n. 3, della legge cost. n. 1/1963 (Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia) che obbligano la Regione a rispettare gli obblighi internazionali e comunitari. La norma impugnata è l’art. 7, comma 3, legge regionale n. 30/1999 come integrato dalla legge n. 20/2001.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 30/1999. Il metodo dell’aucupio per le specie protette dalla direttiva comunitaria non rientra nelle eccezioni consentite dalla stessa direttiva, e la Regione — anche se a statuto speciale — non può derogare agli obblighi comunitari vincolanti.

Il principio

Le Regioni a statuto speciale sono vincolate al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Una norma regionale che consente pratiche vietate dalle direttive UE in materia ambientale è costituzionalmente illegittima anche quando la Regione dispone di potestà legislativa primaria in materia venatoria.

Domande e risposte

Cos’è l’aucupio?

L’aucupio è una tecnica di caccia tradizionale che utilizza uccelli vivi come richiamo e reti per catturare altri uccelli. È vietato dalla direttiva UE 79/409/CEE per le specie protette, salvo deroghe specifiche che devono essere giustificate da ragioni scientifiche o tradizionali nel rispetto di condizioni rigide.

Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia di caccia?

In parte sì: il Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria in materia venatoria per il proprio territorio. Tuttavia questa autonomia trova un limite invalicabile negli obblighi del diritto dell’Unione europea, che prevalgono anche sulla legislazione regionale speciale.

Quali specie non possono essere cacciate con l’aucupio?

Le specie elencate nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) godono di protezione rigorosa e non possono essere oggetto di caccia con metodi non selettivi come l’aucupio, salvo deroghe motivate da esigenze scientifiche o tradizionali documentate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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