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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia n. 15/2003 che ampliava le possibilità di caccia (fino a un’ora dopo il tramonto e per gli uccelli acquatici) oltre i limiti fissati dalla legge statale sulla protezione della fauna selvatica. La Regione aveva invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La legge regionale pugliese n. 15 del 2003 modificava la normativa venatoria regionale consentendo la caccia fino a un’ora dopo il tramonto e ampliando i soggetti cacciabili agli uccelli acquatici in prossimità di acque stagnanti o correnti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale sostenendo che violasse gli standard di tutela ambientale uniformi fissati dallo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge Regione Puglia n. 15/2003 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La norma statale di riferimento è l’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che fissa i limiti massimi del prelievo venatorio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo unico della legge regionale. La Regione Puglia, ampliando i periodi e i soggetti di caccia al di là di quanto consentito dalla legge statale n. 157/1992, aveva violato gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dallo Stato nell’esercizio della propria competenza esclusiva ambientale.

Il principio

Le Regioni non possono derogare in peius agli standard di protezione ambientale e faunistica fissati dalla legge statale: la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. copre anche la fissazione dei limiti minimi uniformi di tutela della fauna selvatica, invalicabili dalla legislazione regionale venatoria.

Domande e risposte

Può una Regione ampliare i periodi di caccia oltre i limiti statali?

No. La legge statale n. 157/1992 fissa limiti massimi al prelievo venatorio che le Regioni non possono superare, pena la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.).

Cosa succede alla legge regionale dichiarata illegittima?

Cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Le attività di caccia eventualmente svolte in applicazione della norma illegittima potrebbero essere contestate retroattivamente dalle autorità competenti.

La caccia agli uccelli acquatici è vietata in Puglia?

No, è consentita nei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992. La Corte ha eliminato solo l’ampliamento non autorizzato introdotto dalla legge regionale pugliese del 2003.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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