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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Pavia: le questioni sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 devono essere rivalutate alla luce delle pronunce della Corte n. 222 e 223 del 2004, che hanno già dichiarato l’incostituzionalità di profili strettamente connessi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pavia, dopo aver convalidato l’arresto di uno straniero per il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio, si trovava a dover decidere se rilasciare il nulla osta all’espulsione. Ha sollevato questione dubitando della legittimità sia del meccanismo del nulla osta che del regime penale dell’inottemperanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pavia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunti dalla l. n. 189/2002, dubitando dell’automatismo del nulla osta all’espulsione e della proporzione del regime sanzionatorio dell’inottemperanza con le garanzie difensive dell’imputato.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pavia. Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 hanno dichiarato l’illegittimità di disposizioni connesse, modificando il quadro normativo: il giudice rimettente deve verificare se la nuova situazione normativa abbia risolto i suoi dubbi o se occorra rimettere nuovamente la questione in termini aggiornati.

Il principio

Anche una questione fondata su argomenti semplici (soli due parametri: artt. 3 e 24 Cost.) può richiedere la restituzione degli atti quando sopravvengano pronunce della Corte che modificano la disciplina oggetto del dubbio. La valutazione della rilevanza deve essere sempre attuale rispetto all’ordinamento vigente al momento della decisione.

Domande e risposte

La convalida dell’arresto è separata dal giudizio sul merito del reato?

Sì: sono due fasi distinte. La convalida dell’arresto è un controllo di legittimità del fermo da parte del giudice, che avviene in udienza entro 48 ore. Il giudizio sul merito viene celebrato successivamente, di norma con rito direttissimo. La questione di costituzionalità può essere sollevata in entrambe le fasi.

Quali conseguenze pratiche ha il nulla osta all’espulsione per l’imputato?

Una volta rilasciato il nulla osta, l’autorità amministrativa può eseguire l’espulsione anche prima della definizione del processo penale. L’imputato espulso si trova fisicamente fuori dall’Italia, il che complica enormemente la sua partecipazione al processo e il diritto a confrontarsi con le prove a carico.

Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

Perché la decisione nel merito sarebbe stata inutile o contraddittoria rispetto alle sentenze n. 222 e 223/2004 già rese: se la Corte avesse deciso nel merito, avrebbe rischiato di pronunciarsi su disposizioni già dichiarate incostituzionali o su un quadro normativo che il rimettente aveva descritto in modo non aggiornato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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