Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2602 c.c. – Nozione e norme applicabili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali .

In sintesi

  • Definisce il consorzio come contratto plurilaterale tra imprenditori con oggetto l'organizzazione comune di fasi delle rispettive attività.
  • Distingue il consorzio di coordinamento (disciplina) da quello operativo (svolgimento comune di attività).
  • Rinvia alle norme speciali di legge che possono derogare alla disciplina codicistica.
  • Il consorzio non crea necessariamente un soggetto giuridico autonomo: dipende dalla struttura scelta.
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Ratio

L'art. 2602 c.c., introdotto nella formulazione attuale dalla L. 377/1976, ha lo scopo di fornire uno strumento negoziale che consenta agli imprenditori di coordinare le proprie attività senza rinunciare alla rispettiva autonomia giuridica ed economica. Il consorzio risponde all'esigenza di superare i limiti dimensionali della singola impresa attraverso economie di scala, ripartizione dei rischi e concentrazione della forza contrattuale nei confronti di fornitori, clienti o dello Stato. Si differenzia dalla società perché non mira al conseguimento di utili da dividere, ma alla regolazione e al potenziamento delle imprese consorzianti, che rimangono autonomi centri di imputazione giuridica.

Analisi

La definizione normativa identifica due funzioni: la «disciplina» delle fasi imprenditoriali (consorzio di coordinamento, volto a limitare la concorrenza o regolamentare produzioni e prezzi) e lo «svolgimento» di determinate fasi in comune (consorzio operativo o con attività esterna, che fornisce servizi o compie atti in nome dei consorziati o del consorzio stesso). Il contratto è plurilaterale e non commutativo: ogni parte persegue uno scopo comune, non uno scambio bilaterale di prestazioni. Le norme codicistiche (artt. 2602-2615-bis) si applicano in via suppletiva, cedendo di fronte a «diverse disposizioni delle leggi speciali» (es. consorzi agrari, consorzi di tutela delle DOP, consorzi export).

Quando si applica

La disciplina del contratto di consorzio si applica ogni volta che due o più imprenditori stipulino un accordo avente ad oggetto l'organizzazione comune di fasi della rispettiva attività imprenditoriale. Non è necessario che le imprese siano dello stesso settore, purché le fasi coordinate siano funzionalmente collegate. Il consorzio può operare senza struttura esterna (solo rapporti interni tra consorziati) o con ufficio comune dotato di rappresentanza esterna (art. 2612 c.c.), nel qual caso acquisisce soggettività giuridica limitata e può compiere atti nei confronti dei terzi.

Connessioni

La norma apre la sezione dedicata ai consorzi tra imprenditori (artt. 2602-2615-bis c.c.). Si collega all'art. 2603 (forma e contenuto del contratto), all'art. 2612 (consorzi con attività esterna), all'art. 2615 (responsabilità per le obbligazioni del consorzio). In ambito fiscale rileva l'art. 117 TUIR per il consolidato fiscale e gli artt. 96-97 TUIR per i consorzi di scopo. Normativa speciale: L. 317/1991 sui consorzi tra PMI, D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi stabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, Caio e Sempronio, tre piccoli produttori di ceramica artigianale, costituiscono un consorzio ex art. 2602 c.c. per acquistare congiuntamente le materie prime ottenendo prezzi all'ingrosso. Ciascuno mantiene la propria impresa autonoma; il consorzio gestisce soltanto la fase degli acquisti comuni, ripartendo i costi tra i consorziati.

Caso 2: Caso 2

Mevio e Filano, due imprese di trasporto, stipulano un contratto di consorzio per disciplinare le rotte e suddividere le aree di servizio, evitando la concorrenza reciproca sulle tratte locali. Il consorzio non svolge attività verso l'esterno ma regola internamente i rapporti tra le parti, configurandosi come consorzio di coordinamento.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra consorzio e società?

La società mira al conseguimento e alla distribuzione di utili tra i soci; il consorzio mira invece a coordinare o svolgere in comune determinate fasi dell'attività dei consorziati, che restano imprenditori autonomi. Il consorzio non ripartisce profitti propri, ma può generare risparmi o ricavi che affluiscono alle singole imprese.

Il consorzio è un soggetto giuridico autonomo?

Dipende dalla struttura: i consorzi senza attività esterna (solo rapporti interni) non hanno soggettività propria distinta. I consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) acquisiscono soggettività giuridica limitata, possono avere un fondo consortile e compiere atti in proprio verso i terzi.

Chi può costituire un consorzio?

Solo gli imprenditori, sia persone fisiche che società. Il contratto di consorzio è riservato a soggetti che esercitano un'attività d'impresa; accordi analoghi tra non imprenditori non rientrano nella disciplina degli artt. 2602 ss. c.c.

Esistono leggi speciali che derogano alla disciplina codicistica?

Sì: l'art. 2602 rinvia espressamente alle leggi speciali. Tra le principali: L. 317/1991 sui consorzi tra PMI, le norme sui consorzi di tutela delle denominazioni di origine (vini, formaggi, ecc.), il D.Lgs. 50/2016 per i consorzi stabili negli appalti pubblici.

Qual è la durata minima di un contratto di consorzio?

La legge non prevede una durata minima. L'art. 2603 n. 1 richiede che il contratto indichi la durata del consorzio. In assenza di indicazione, la giurisprudenza applica per analogia le norme sulle società a tempo indeterminato, ammettendo il recesso con congruo preavviso.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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