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La Corte riunisce cinque giudizi del Tribunale di Monza e restituisce gli atti: le questioni sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 devono essere rivalutate alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte, che hanno inciso in modo determinante sulla disciplina dell’espulsione e del reato di inottemperanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Monza aveva sollevato in cinque distinti procedimenti, tra il 2003 e il 2004, questioni di legittimità costituzionale sulle stesse norme del Testo Unico Immigrazione riguardanti il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato, il reato di inottemperanza all’ordine del questore e il regime dell’arresto obbligatorio con rito direttissimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza, in cinque ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 25 e 27 della Costituzione sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando la disciplina del nulla osta obbligatorio e il regime penale dell’inottemperanza all’ordine del questore.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i cinque giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Monza. Le pronunce n. 222 e 223 del 2004 della Corte costituzionale hanno già affrontato e risolto i profili di incostituzionalità lamentati: il Tribunale di Monza deve verificare se tali sentenze abbiano soddisfatto tutti i dubbi sollevati o se residuino questioni autonome da rimettere.
Il principio
La riunione di più giudizi concernenti questioni di analogo tenore è uno strumento ordinario di economia processuale davanti alla Corte costituzionale. La restituzione degli atti a fronte di ius superveniens garantisce che le questioni siano decise nel quadro normativo attuale, evitando pronunce anacronistiche su disposizioni già modificate.
Domande e risposte
Le cinque ordinanze del Tribunale di Monza erano identiche?
La Corte le descrive di «analogo tenore», il che significa che pur riferendosi a procedimenti distinti e a imputati diversi, sollevavano questioni sostanzialmente sovrapponibili sulle stesse norme, con gli stessi parametri costituzionali e le stesse argomentazioni di non manifesta infondatezza.
Cosa prevedeva il comma 5-quinquies dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998?
Prevedeva che per il reato di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore) fosse obbligatorio l’arresto in flagranza e si procedesse con rito direttissimo. Questa disciplina era finalizzata a garantire l’effettività dell’espulsione ma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004 perché sproporzionata e lesiva delle garanzie processuali.
L’art. 27 Cost. c’entrava con l’espulsione dello straniero?
Sì: il rimettente richiamava l’art. 27, comma 2, Cost. (presunzione di non colpevolezza) per contestare che l’arresto obbligatorio trattasse di fatto l’imputato — non ancora condannato — come colpevole, applicandogli una misura privativa della libertà con finalità sostanzialmente esecutiva (l’espulsione immediata) piuttosto che cautelare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e convalida giurisdizionale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale e legalità della pena
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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