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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato in materia di espulsione dello straniero: le questioni sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 sono state già decise dalla Corte con sent. n. 223/2004, che ha dichiarato l’incostituzionalità del regime dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Prato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002) riguardanti la convalida dell’espulsione e il regime penale per lo straniero che non ottemperi all’ordine del questore di lasciare il territorio. Nel frattempo la Corte aveva già deciso su norme analoghe.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Prato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. n. 189/2002, dubitando della legittimità del regime di arresto obbligatorio e rito direttissimo previsto per lo straniero inottemperante all’ordine di lasciare il territorio.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti la rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens e in particolare della sentenza n. 223 del 2004 della stessa Corte, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme analoghe in materia di arresto obbligatorio dello straniero e rito direttissimo.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che modifica il quadro normativo rilevante per una questione pendente, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato scenario.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998?
Nella versione oggetto del giudizio, la norma prevedeva l’arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo per il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. La Corte cost. n. 223/2004 ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?
La Corte non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale, ma restituisce il fascicolo al tribunale affinché questo valuti se, alla luce delle nuove pronunce o del mutato quadro normativo, la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata, oppure se debba essere ritenuta assorbita o superata.
Perché la sent. n. 223/2004 era rilevante per il caso di Prato?
Perché quella sentenza aveva già affrontato profili analoghi del d.lgs. n. 286/1998 in materia di arresto obbligatorio e rito direttissimo per lo straniero: il Tribunale di Prato doveva quindi verificare se le sue questioni fossero già risolte o richiedessero ancora una risposta autonoma dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e convalida giurisdizionale
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